Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine

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versato in Svizzera. Nella procedura possono essere utilizzate le informazioni che il gruppo di imprese impiega anche ai fini dell’IIR. Allo stato attuale non è possibile prevedere se e quali Stati applicheranno un valore soglia della cifra d’affari inferiore. Dato questo scenario, non è neppure possibile stimare il numero delle unità operative che saranno interessate in Svizzera.

La ripartizione delle entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera tra i Cantoni tutela nel limite del possibile gli incentivi dei Cantoni a continuare a prevedere oneri fiscali attrattivi. Se un Cantone prevede un onere fiscale inferiore al 15 per cento, par- tecipa alle entrate. La chiave di ripartizione semplificata per gli stabilimenti d’impresa e gli immobili (cfr. n. 2) potrebbe far sì che anche i Cantoni con un’imposizione ele- vata ricevano una quota delle entrate. Questo risultato non è auspicabile sotto il profilo economico ma non può essere evitato se si considera l’onere amministrativo.

Non è possibile valutare quale ammontare è destinato all’imposta integrativa svizzera delle unità operative di enti pubblici.

L’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE/G20 comporta maggiori oneri per l’AFC. Le risorse umane aggiuntive verosimilmente necessarie saranno, come pren- nunciato nel messaggio relativo al decreto federale, quantificate e richieste in un se- condo tempo. Il presente progetto non ha altre ripercussioni a livello di personale.

5 Aspetti giuridici

La presente ordinanza si basa sull’articolo 197 numero 15 Cost. Quest’ultimo, a sua volta, si rifà all’articolo 129a Cost. Il Consiglio federale esercita la competenza con- feritagli.