Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine
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Alcune regolamentazioni della riforma potranno essere definite solo in un secondo tempo: entro la fine del 2022 sarà elaborato il cosiddetto «Implementation Fra- mework» a livello di OCSE/G20, finalizzato a semplificare il coordinamento delle norme sull’imposizione minima tra gli Stati coinvolti. In questo modo, almeno sino alla fine del 2022, rimarranno ancora insoluti alcuni punti dell’attuazione rilevanti per l’applicazione delle disposizioni relative alla procedura. A ciò si aggiunge che sono ancora in corso dibattimenti intesi a stabilire quali Cantoni cui le unità operative gra- vate dell’imposta integrativa appartengono fiscalmente siano infine autorizzati a ri- scuoterla. Queste parti dell’ordinanza verranno pertanto elaborate e inviate in consul- tazione in un secondo tempo. Esse includono, in particolare, disposizioni che definiscono le unità operative tenute in ultima analisi a versare una quota dell’imposta integrativa, nonché disposizioni concernenti la procedura, la vigilanza dell’Ammini- strazione federale delle contribuzioni (AFC), i rimedi giuridici e il diritto penale.
2.2 Entrata in vigore
Il Consiglio federale prevede che l’ordinanza entri in vigore il 1° gennaio 2024. Tut- tavia, qualora l’attuazione in altri Paesi dovesse protrarsi, il Consiglio federale ne ri- valuterà la data di entrata in vigore, che nel progetto di ordinanza è infatti lasciata in sospeso.
Il Dipartimento federale delle finanze consulterà le commissioni competenti delle due Camere prima di sottoporre la proposta di approvazione al Consiglio federale.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 1
Cpv. 1
L’articolo 1 disciplina il campo di applicazione dell’ordinanza (IIR, UTPR, imposta integrativa svizzera). In caso di imposizione ridotta in un’altra Giurisdizione fiscale, si applica l’imposta integrativa internazionale (lett. b); in caso di imposizione ridotta in Svizzera, si applica l’imposta integrativa svizzera (lett. a). L’articolo 1 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. L’imposta è determinata sulla base de- gli utili delle unità operative. Per determinare gli utili fanno stato le prescrizioni mo- dello. In particolare, l’aliquota dell’imposta integrativa è applicata sull’utile ecce- dente.
Cpv. 2
L’appartenenza fiscale è valutata per mezzo dei criteri applicabili all’imposta federale diretta.