Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine
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L’imposta integrativa è un’imposta federale diretta. Alla sua esecuzione procedono i Cantoni. Con questa attuazione di stampo federalistico i Cantoni rimarranno incenti- vati a offrire oneri fiscali competitivi. Contemporaneamente, nell’ambito della pere- quazione finanziaria nazionale si terrà conto delle entrate fiscali aggiuntive dei Can- toni.
Non è possibile stimare in modo affidabile le ripercussioni finanziarie della riforma7. Il quadro statistico è fragile e determinati elementi della riforma non sono quantifica- bili. In base alle stime, dall’applicazione dell’imposta integrativa dovrebbero risultare per la Confederazione e i Cantoni, nel breve periodo, entrate supplementari annue complessive pari a circa 1–2,5 miliardi di franchi. Di questo importo, il 25 per cento, ovvero 250–650 milioni, spetta alla Confederazione e il 75 per cento, equivalente a un ammontare compreso tra 800 milioni e 2 miliardi di franchi, sarà destinato ai Can- toni. La riforma non inciderà sul bilancio della Confederazione, poiché le maggiori entrate derivanti dall’imposta integrativa al netto delle maggiori uscite per la perequa- zione finanziaria e la compensazione degli oneri confluiranno in un finanziamento speciale di ulteriori misure volte a rafforzare la piazza economica. Per quanto riguarda invece il potenziale gettito risultante dal mancato raggiungimento del livello d’impo- sizione minima all’estero, si parte dal presupposto che la maggior parte degli Stati garantirà sul proprio territorio l’imposta minima. Questa circostanza limita conside- revolmente il gettito che potrebbe potenzialmente derivarne per la Svizzera. In singoli casi potranno per contro risultare entrate cospicue.
Il progetto comporta una perdita di attrattiva della piazza economica svizzera sotto il profilo fiscale. Le conseguenti reazioni di adeguamento delle imprese avranno un im- patto negativo sulle entrate di quasi tutte le altre imposte e sulle entrate derivanti dai contributi sociali. A livello nazionale, è probabile un aumento delle entrate anche dopo che le imprese avranno modificato il proprio comportamento.
In base alla disposizione transitoria, il 25 per cento delle maggiori entrate spetta alla Confederazione. Quest’ultima dovrà impiegare la propria quota derivante dal gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione fi- nanziaria e la compensazione degli oneri, per promuovere maggiormente l’attrattiva della piazza economica svizzera (art. 197 n. 15 cpv. 8 Disposizioni transitorie dell’art. 129a Cost.). In questo momento non è stato ancora determinato quali misure volte a rafforzare la piazza economica debbano essere finanziate con i mezzi della Confederazione, che finora ha discusso, in particolare con i Cantoni, possibili linee d’azione per le misure della Confederazione. Il confronto, però, è soltanto in una fase iniziale.8 A tempo debito il Consiglio federale concretizzerà a livello di contenuti e tempistica il quadro giuridico per l’impiego dei mezzi.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
7 Cfr. n. 6 del messaggio relativo al decreto federale, anche per il capoverso successivo.
8 Cfr. il messaggio relativo al decreto federale, n. 4.2.