Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine

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L’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. attribuisce al Consiglio federale la fa- coltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l’imposizione minima di cui all’articolo 129a Cost. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di tale competenza. I principi di base dell’imposizione minima possono essere desunti dal messaggio relativo al decreto federale (n. 5.2.1). Le spiegazioni dettagliate delle pre- scrizioni modello sono contenute nel commentario dell’OCSE/G209, cui si aggiun- gono esempi illustrativi10.

Le questioni già disciplinate in maniera esaustiva all’articolo 197 numero 15 Cost. non vengono ribadite nell’ambito della presente ordinanza (per es. l’indeducibilità dell’imposta integrativa conformemente alla lett. k, il calcolo delle imposte determi- nanti, degli utili determinanti e dell’aliquota d’imposta effettiva).

Punti prioritari dell’ordinanza sono l’applicabilità delle prescrizioni modello e l’attua- zione federale in Svizzera (segnatamente l’imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative).

• Applicabilità delle prescrizioni modello: attraverso un rimando le prescrizioni

modello approvate dall’«Inclusive Framework» il 14 dicembre 2021 e pubblicate il 20 dicembre 2021 sono dichiarate applicabili. Ciò garantisce il massimo grado di compatibilità a livello internazionale.

• Imputazione alle unità operative e ripartizione della quota cantonale: il

75 per cento delle entrate derivanti dall’imposta integrativa viene versato ai Can- toni. Questi ultimi tengono adeguatamente conto dei Comuni. All’imposta inte- grativa svizzera partecipano i Cantoni in cui le unità operative sono corresponsa- bili dell’imposizione ridotta. In genere non sono considerati i Cantoni in cui le unità operative hanno già oltrepassato l’imposizione minima. La ripartizione della quota cantonale avviene proporzionalmente all’imposizione ridotta.

La base è costituita dalla chiusura contabile singola delle unità operative predi- sposta per il bilancio consolidato in base alle direttive dell’OCSE/G20. Per le im- prese, gli stabilimenti d’impresa e gli immobili extracantonali, la ripartizione delle entrate si conforma alla giurisprudenza del Tribunale federale per evitare le dop- pie imposizioni intercantonali. Questa semplificazione è necessaria perché gli og- getti dell’imposta di unità operative svizzere non devono predisporre alcuna chiu- sura contabile singola. Dal momento che essi non sono considerati come unità operative nemmeno secondo l’OCSE/G20, neanche in questo caso sono tenuti a predisporre una chiusura contabile singola. Il ricorso alla chiave di ripartizione semplificata produce una semplificazione nell’interesse dei gruppi di imprese coinvolti. Tuttavia è possibile che in singoli casi partecipino alle entrate anche i Cantoni con imprese, stabilimenti d’impresa o immobili oltre l’imposizione mi- nima. Sono altresì possibili risultati differenti a seconda che nel Cantone sussista o no una persona giuridica indipendente.

9 www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economyglobal-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf

10 www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economyglobal-anti-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf