Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 3
Finora la nozione di «unità operativa» non era utilizzata nel diritto fiscale svizzero. Con una definizione giuridica si provvede pertanto a chiarire che si tratta delle «con- stituent entities» ai sensi delle prescrizioni modello.
Art. 4
Cpv. 1
Il capoverso 1 definisce la cifra d’affari a partire dalla quale un gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione dell’imposizione minima. È determinante che la società madre capogruppo raggiunga secondo il conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro.
Cpv. 2
Gli Stati di residenza delle società madri capogruppo possono dichiarare l’imposi- zione minima applicabile ai loro gruppi di imprese già a partire da una soglia inferiore ai 750 milioni di euro previsti dalle prescrizioni modello. Tecnicamente, in questo caso l’IIR viene dichiarata applicabile all’intero gruppo di imprese a partire dalla so- glia inferiore, quindi anche per le unità operative svizzere di questi gruppi.
La Svizzera deve applicare tale soglia inferiore anche nel caso dell’imposta integrativa svizzera per le unità operative nazionali di questo gruppo di imprese. In linea con le considerazioni di fondo sull’introduzione dell’imposizione minima, anche in questo caso le entrate fiscali che ne derivano affluiscono alla Svizzera e le imprese qui resi- denti possono evitare ulteriori procedure fiscali all’estero.
Si tratta di un caso di applicazione dell’articolo 197 numero 15 capoverso 4 Cost.
Cpv. 3
Per chiarezza si precisa che l’imposta integrativa svizzera non dipende dal Paese a cui la società madre capogruppo appartiene fiscalmente. Questo significa anche che l’im- posta integrativa svizzera viene prelevata a prescindere che tale Paese introduca l’im- posizione minima o no.
Art. 5
L’articolo 5 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. L’imposta integra- tiva svizzera è quindi calcolata analogamente alle disposizioni delle prescrizioni mo- dello. Così facendo, si garantisce che in Svizzera venga raggiunto il livello d’imposi- zione minima.
La formula per il calcolo dell’imposta integrativa contenuta nelle prescrizioni modello (art. 5.2.3) prevede una deduzione dell’imposta integrativa nazionale nella rispettiva Giurisdizione fiscale. Come IIR o UTPR deve poi essere versata solo la differenza.