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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine
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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
4. del salvataggio decentralizzato dei dati;
c. garantire che l’Id-e e l’infrastruttura di fiducia corrispondano all’attuale stato della tecnica;
d. garantire la standardizzazione dell’Id-e nonché la sicurezza dell'infrastruttura, dell’emissione e della verifica dei mezzi di autenticazione elettronici, senza limitare inutilmente lo sviluppo tecnico.
Sezione 2: Id-e
Art. 2 Forma e contenuto
1
L'Id-e è emesso come mezzo di autenticazione elettronico mediante l'infrastruttura di cui alla sezione 5.
2 Contiene i seguenti dati di identificazione personale:
a. cognome ufficiale;
b. nomi;
c. data di nascita;
d. sesso;
e. luogo di nascita;
f. cittadinanza;
g. immagine del viso registrata:
1 nel sistema d'informazione per i documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 della legge del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità (LDI), o
2 nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
3 Contiene inoltre i seguenti dati:
a. numero AVS
b. numero dell'Id-e;
c. data di emissione dell'Id-e;
d. data di scadenza dell'Id-e;
e. informazioni sul documento d'identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e, in particolare su tipo, numero e durata di validità di detto documento;
f. informazioni sulla procedura di emissione.