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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine

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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 19469 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4 I dati ottenuti tramite le interfacce sono trattati esclusivamente per l’emissione dell’Id-e.

5 Il Consiglio federale disciplina i termini di conservazione. I dati possono essere conservati al massimo per cinque anni dopo la scadenza o la revoca dell'Id-e.

Sezione 3: Altri mezzi di autenticazione elettronici

Art. 12 Emissione

1

Chiunque desideri emettere mezzi di autenticazione elettronici, può utilizzare l'infrastruttura di cui alla sezione 5.

2 Oltre al contenuto stabilito dall'emittente, il mezzo di autenticazione elettronico deve contenere l'identificativo dell'emittente nonché la data di emissione.

Art. 13 Revoca

1 L'emittente può revocare i mezzi di autenticazione elettronici che ha emesso.

2 Li revoca senza indugio se:

a. lo chiede il titolare;

b. lo chiede il rappresentante legale di un minore al di sotto dei quattordici anni o di una persona sotto curatela generale titolari del mezzo di autenticazione elettronico;

c. vi è il fondato sospetto di un impiego abusivo del mezzo di autenticazione elettronico.

Sezione 4: Utilizzo di mezzi di autenticazione elettronici

Art. 14 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

Il titolare riceve il mezzo di autenticazione elettronico come pacchetto di dati e lo conserva con l’aiuto di mezzi tecnici di sua scelta e sotto il suo esclusivo controllo.

Art. 15 Trasferibilità dei mezzi di autenticazione elettronici

1

I mezzi di autenticazione elettronici non possono essere trasferiti a un altro titolare. 2

Il Consiglio federale può autorizzare il trasferimento di mezzi di autenticazione elettronici che non sono stati emessi a nome di una persona fisica.

9 RS 831.10