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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine

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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

2 Se sono trattati dati personali degni di particolare protezione o se per altre ragioni è necessaria una base legale formale, le disposizioni decadono:

a. due anni dopo la loro entrata in vigore, se fino a quel momento il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di base legale;

b. se l'Assemblea federale respinge il progetto del Consiglio federale; o

c. quando entra in vigore la base legale.

Sezione 6: Emolumenti

Art. 26

1 Gli emittenti e i verificatori di mezzi di autenticazione elettronici versano un emolumento per l'iscrizione nel registro di base e nel sistema di conferma degli identificativi.

2 Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'utilizzo del sistema per le copie di sicurezza.

3 Disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

4 Le restanti prestazioni della Confederazione ai sensi della presente legge sono esenti da emolumenti.

Sezione 7: Accordi internazionali

Art. 27

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali per agevolare l'impiego e il riconoscimento legale dell’Id-e svizzero all’estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

2 Emana le disposizioni necessarie per l'applicazione degli accordi internazionali che riguardano gli ambiti di cui al capoverso 1.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, concernenti in particolare:

a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;

10 RS 172.010