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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine
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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
2 Se sono trattati dati personali degni di particolare protezione o se per altre ragioni è necessaria una base legale formale, le disposizioni decadono:
a. due anni dopo la loro entrata in vigore, se fino a quel momento il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di base legale;
b. se l'Assemblea federale respinge il progetto del Consiglio federale; o
c. quando entra in vigore la base legale.
Sezione 6: Emolumenti
Art. 26
1 Gli emittenti e i verificatori di mezzi di autenticazione elettronici versano un emolumento per l'iscrizione nel registro di base e nel sistema di conferma degli identificativi.
2 Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'utilizzo del sistema per le copie di sicurezza.
3 Disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
4 Le restanti prestazioni della Confederazione ai sensi della presente legge sono esenti da emolumenti.
Sezione 7: Accordi internazionali
Art. 27
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali per agevolare l'impiego e il riconoscimento legale dell’Id-e svizzero all’estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.
2 Emana le disposizioni necessarie per l'applicazione degli accordi internazionali che riguardano gli ambiti di cui al capoverso 1.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, concernenti in particolare:
a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;