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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine
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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Requisiti personali
Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chiunque al momento dell’emissione dell'Id-e è titolare di un documento d'identità valido:
a. ai sensi della LDI5; o
b. ai sensi della legislazione federale sugli stranieri, l'integrazione e l'asilo.
Art. 4 Emissione
1
Chi desidera avere un Id-e ne deve richiedere l’emissione all'Ufficio federale di polizia (fedpol).
2 I minori al di sotto dei quattordici anni e le persone sotto curatela generale necessitano del consenso del loro rappresentante legale.
3 Fedpol rilascia al richiedente l'Id-e se:
a. i requisiti personali di cui all’articolo 3 sono soddisfatti; e
b. l'identità del richiedente ha potuto essere verificata.
4 Per verificare l’immagine del viso del richiedente, fedpol può rilevare dati biometrici durante la procedura di emissione e confrontarli con l’immagine del viso registrata in ISA o in SIMIC.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di emissione.
Art. 5 Revoca
Fedpol revoca senza indugio l’Id-e se:
a. lo chiede il titolare;
b. lo chiede il rappresentante legale di un minore al di sotto dei quattordici anni o di una persona sotto curatela generale titolari dell’Id-e;
c. vi è il fondato sospetto di un impiego abusivo dell'Id-e;
d. è informato che:
1. il documento d'identità impiegato nella procedura di emissione dell'Id-e è stato ritirato,
2. i dati di identificazione personale di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono cambiati, o
3. il titolare è deceduto;
e. è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona.
Art. 6 Durata di validità
L'Id-e vale per un periodo limitato. Il Consiglio federale ne regola la durata di validità.