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Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 12 pagine

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Legge sull'Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

1 Il titolare del mezzo di autenticazione elettronico stabilisce quali componenti di tale mezzo o quali informazioni deducibili da esso sono trasmesse all’autorità o al privato che verifica (verificatore) i mezzi di autenticazione elettronici.

2 Un mezzo di autenticazione elettronico è presentato e verificato senza che l'emittente ne sia a conoscenza.

3 Il gestore dei sistemi di cui alla sezione 5 non è a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, per quanto possibile, non può trarre conclusioni sul loro impiego né sulle persone coinvolte.

Sezione 5: Infrastruttura di fiducia

Art. 17 Registro di base

1 La Confederazione mette a disposizione un registro accessibile al pubblico (registro di base) che contiene i dati su:

a. gli emittenti di mezzi di autenticazione elettronici;

b. i verificatori;

c. la revoca di mezzi di autenticazione elettronici.

2 I dati comprendono:

a. gli identificativi degli emittenti e dei verificatori;

b. le chiavi crittografiche degli emittenti necessarie per verificare:

1. l'autenticità e l'integrità dei mezzi di autenticazione elettronici emessi,

2. i loro identificativi;

c. le chiavi crittografiche dei verificatori necessarie per verificare i loro identificativi;

d. indicazioni sui mezzi di autenticazione elettronici revocati; esse non devono consentire di trarre conclusioni sul titolare né sul contenuto del mezzo di autenticazione.

3 Gli emittenti e i verificatori iscrivono i propri dati nel registro di base.

4 Il registro di base non contiene dati sui singoli mezzi di autenticazione elettronici ad eccezione di quelli sulla loro revoca.

Art. 18 Sistema di conferma degli identificativi

1 La Confederazione mette a disposizione un sistema con cui conferma che un identificativo ed eventuali chiavi crittografiche figuranti nel registro di base corrispondono a una determinata autorità federale, cantonale o comunale.

2 Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione confermi anche la corrispondenza di identificativi e chiavi crittografiche di emittenti e verificatori privati.