Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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dati tecnici sulla mobilità, o delegano tale compito a terzi. I dati provengono tanto da fonti pubbliche quanto da fonti private. La legge non prevede nuovi obblighi in merito al consolidamento dei dati da parte dei servizi federali.

Gli organi federali sono tenuti per principio a fornire i propri dati in formato aperto e pubblico, ossia come OGD. La definizione di «open government data» è data dalla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (cfr. avamprogetto LMeCA). Tale legge prevede anche che essi rendano disponibile sulla piattaforma di interoperabilità la descrizione dei loro dati e delle loro interfacce elettroniche. Vanno inoltre condivise le statistiche e le basi di pianificazione della Confederazione, nonché i dati su cui si basano.

Gli uffici federali devono utilizzare la NADIM e la Rete dei trasporti CH, tenendo conto di specifiche da definire, per approntare i loro dati. Come regola generale, i servizi federali devono mettere a disposizione i propri dati e la loro descrizione in conformità con gli obiettivi dell’avamprogetto LMeCA e coordinarne reciprocamente il trattamento. Con la LIDMo non sono previsti obblighi ulteriori. L’intento è far sì che i dati sulla mobilità già disponibili vengano condivisi anche mediante la NADIM, in particolare se si tratta di dati essenziali (cfr. n. 4.1.8.6.1).

Cantoni/Comuni/città

Cantoni, Comuni e città dispongono di dati relativi ai rispettivi ambiti di competenza. Devono poter utilizzare la Rete dei trasporti CH e la NADIM, tenendo conto di specifiche da definire, per approntare i loro dati. Alcuni Cantoni, Comuni e città operano come centri di consolidamento di dati tecnici sulla mobilità provenienti dalla loro sfera di competenza. La legge non istituisce alcun nuovo obbligo di consolidamento. I dati provengono tanto da fonti pubbliche quanto da fonti private.

In linea di principio, l’obiettivo è che le autorità pubbliche, quindi non solo la Confederazione ma anche i Cantoni e i Comuni, mettano a disposizione i propri dati sotto forma di dati pubblici aperti. In alcuni Cantoni e Comuni si tratta già dello status quo, benché non vi siano obblighi giuridici generali in tal senso. Per quanto riguarda i geodati, i Cantoni devono fornire alla Rete dei trasporti CH, analogamente alla legge sulle ciclovie, i geodati attualmente esistenti sulle loro reti dei trasporti. Inoltre, Cantoni, Comuni e città devono descrivere pubblicamente i loro insiemi di dati e le loro interfacce sulla piattaforma di interoperabilità.

Imprese di trasporto concessionarie

Le imprese titolari di una concessione secondo gli articoli 6 e 8 LTV sono tenute, in ottemperanza agli obblighi relativi all’orario previsti dall’articolo 13 LTV e dall’ordinanza sugli orari (OOra; RS 745.13), a pubblicare i propri dati sull’esercizio e le tariffe. In parte ciò avviene attraverso la piattaforma www.openmobilitydata.swiss, gestita dal servizio commerciale Attività di sistema Informazione alla clientela (GS SKI) come centro di consolidamento che adempie un compito sistemico su mandato dell’UFT. In futuro il servizio GS SKI dovrà utilizzare la NADIM, tenendo conto di specifiche da definire, per approntare i dati.

Inoltre, le imprese di trasporto concessionarie dispongono dell’infrastruttura di distribuzione NOVA, gestita dal settore dei TP, che consolida i dati di distribuzione delle imprese dei TP ai sensi del trasporto diretto (art. 16 segg. LTV) ed esegue tutte le funzioni di distribuzione, compresa la ripartizione delle entrate. Il Consiglio federale e l’EDM determinano per tutti i fornitori di mobilità in che modo e in che misura almeno i dati essenziali debbano essere messi a disposizione affinché i fornitori di mobilità possano scambiarli mediante la NADIM. Ciò vale anche per i dati dell’infrastruttura NOVA. Un collegamento tecnico alla NADIM potrebbe rendere disponibili i dati dei TP necessari per la gestione della distribuzione. L’apertura della distribuzione nei TP a favore di terzi non è trattata dal presente progetto ma, come deciso dal Consiglio federale il 1° luglio 2020, andrà regolamentata in modo non discriminatorio dal settore stesso.

Imprese private

Le imprese private (nazionali o estere) possono fornire geodati, dati sull’esercizio e sulla distribuzione riguardanti la mobilità e le loro offerte di mobilità e renderli disponibili su base volontaria, tenendo conto di specifiche da definire, in particolare attraverso la NADIM o un centro di consolidamento responsabile.

Oggi i centri di consolidamento privati nel settore della mobilità sono pochi. In alcuni casi, regolamenti cantonali o comunali/cittadini prevedono per i privati l’obbligo di fornire dati ai centri di consolidamento pubblici, per esempio dati sui parcheggi multipiano (per i relativi sistemi informativi) o sulle offerte in condivisione.

Le imprese private, come quelle di taxi, i fornitori di biciclette o auto in condivisione o i gestori di parcheggi, hanno a disposizione dati commerciali di loro proprietà, per esempio sull’ubicazione, il tipo, la disponibilità e le tariffe delle loro offerte. In una prima fase, la realizzazione della NADIM si concentra sul traffico viaggiatori terrestre. L’inclusione dei dati relativi al traffico merci e alla logistica, nonché al trasporto aereo, si trova in fase di valutazione.

Se la NADIM offrisse funzioni di distribuzione, i privati potrebbero rendere accessibili i loro sistemi di distribuzione attraverso tale piattaforma, affinché i fruitori di dati (come altre imprese o piattaforme) possano collegare questi sistemi ai propri.

Le imprese private attive come fruitori di dati (cfr. n. 4.1.3.2.2) possono generare dati che possono interessare altri attori pubblici o privati (p. es. l’ente pubblico, per la pianificazione dello sviluppo di infrastrutture o collegamenti con TP, per la pianificazione di misure di accompagnamento rivolte segnatamente a un coordinamento mirato di insediamenti e traffico e alla collocazione di piattaforme dei trasporti; o fornitori di mobilità, per ottimizzare le loro offerte). Si tratta in particolare di dati anonimizzati sugli itinerari oppure sul grado di utilizzazione o le condizioni delle vie di comunicazione. La NADIM deve essere progettata in modo tale da rendere tecnicamente fattibili l’accesso e lo scambio di questi dati. Tuttavia, con ogni probabilità in una prima fase della NADIM non ci si concentrerà su questo obiettivo.