Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine
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4.1.3.2.2 Fruitori di dati24
Tanto le autorità federali, cantonali e comunali, quanto le imprese o le organizzazioni private nazionali o estere (p. es. gli intermediari di mobilità, gli istituti di ricerca) possono ottenere dati mediante la MODI (segnatamente la NADIM e la Rete dei trasporti CH) indipendentemente dallo scopo perseguito, in particolare dati essenziali. La fruizione di dati ulteriori può richiedere la stipula di specifici accordi tra il fornitore e il fruitore (cfr. n. 4.1.8.6).
4.1.3.2.3 Utenti di mobilità (clienti finali)
Come scritto, il miglioramento della disponibilità e dello scambio di dati sulla mobilità e dell’interconnessione dei fornitori di mobilità attraverso la MODI non riguarda direttamente gli utenti delle singole offerte (clienti finali). La MODI si concentra sulla semplificazione del «Business to Business» (B2B), cioè delle interazioni tra fornitori di dati (tra cui figurano i fornitori di mobilità) e fruitori di dati (compresi gli sviluppatori di soluzioni per i clienti / sviluppatori di app). Allo stesso tempo, i vantaggi per i clienti finali di un sistema di mobilità efficiente sono evidenti, a partire dalla possibilità di personalizzare i propri spostamenti servendosi di app sviluppate sulla base della MODI. Nella fornitura e nell’utilizzazione dei dati i loro fornitori e fruitori (in particolare gli intermediari di mobilità) devono assicurare il rispetto delle norme del caso sulla protezione dei dati.
Può verificarsi il caso in cui i clienti finali rendano disponibili i loro dati per scopi diversi, come la pianificazione e la ricerca. Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), i fornitori o i fruitori di dati devono garantire che il trattamento sia lecito, ad esempio ottenendo il consenso dei clienti finali.
4.1.4 Visione d’insieme della MODI
La MODI è l’infrastruttura digitale statale per i dati sulla mobilità. Attraverso una migliore utilizzazione di tali dati resa possibile dalle attività di fornitura, approntamento, scambio, connessione e fruizione nonché dall’interconnessione di offerte di mobilità, la MODI contribuisce a un sistema di trasporto efficiente in Svizzera.
I componenti principali della MODI sono la Rete dei trasporti CH e la NADIM, cui il Consiglio federale può aggiungerne ulteriori, se necessario e rispondente allo scopo della legge.
La Rete dei trasporti CH include i geodati e la pertinente infrastruttura pubblica per eseguire operazioni standardizzate di approntamento, scambio, connessione e fruizione di dati sulle reti di trasporto della Svizzera. Essa contiene la rappresentazione digitale uniforme dell’intero sistema di trasporto svizzero ed è un sistema di riferimento territoriale per la rappresentazione, lo scambio e la connessione di dati sulla mobilità; rappresenterà quindi una base centrale per la NADIM. Per maggiori informazioni si rimanda al numero 4.1.7.
La NADIM è l’infrastruttura di interfaccia indipendente e neutrale della Confederazione deputata allo scambio standardizzato di dati sulla mobilità e all’interconnessione di tutti gli operatori del mercato della mobilità interessati. Si tratta in particolare dello scambio interconnesso di dati tra fornitori di mobilità e altri fornitori di dati, da un lato, e sviluppatori e gestori di soluzioni digitali per i clienti (piattaforme di mobilità) e altri fruitori di dati, dall’altro. La NADIM fungerà inoltre da NAP ai sensi dei regolamenti delegati dell’UE concernenti la direttiva (UE) 2010/40. Per maggiori informazioni si rimanda in particolare ai numeri 4.1.8/3.2.
La creazione e la gestione della MODI richiedono la definizione a livello di legge delle condizioni e dei requisiti generali per l’esercizio, dei compiti e delle funzioni di base, nonché della forma organizzativa e del finanziamento. Alla luce dei celeri sviluppi nel settore, il Consiglio federale deve poter apportare precisazioni e sviluppi secondo necessità. Per questo motivo il progetto si colloca all’intersezione fra certezza del diritto e flessibilità.
Nella creazione e nella gestione della MODI occorre osservare che né la NADIM né la Rete dei trasporti CH, in quanto sistemi tecnici, possiedono una propria personalità giuridica. Occorre perciò definire un gestore che svolga questo ruolo sotto il profilo giuridico e organizzativo nel quadro dei requisiti stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda la Rete dei trasporti CH, è il Consiglio federale a stabilirne l’organizzazione. Per la creazione e la gestione della NADIM è previsto un istituto federale. In virtù della rapida evoluzione nel settore dei dati sulla mobilità, l’istituto va strutturato in modo da poter svolgere in questo settore, oltre al compito principale concernente la NADIM, ulteriori compiti o gestire altri sistemi su mandato del Consiglio federale (cfr. n. 4.1.9). A lungo termine l’EDM deve essere finanziato mediante tasse di utilizzazione, mentre per i primi dieci anni l’utilizzazione della NADIM sarà gratuita. Per questo motivo durante questo periodo sarà la Confederazione a garantirne il finanziamento. Dopo otto anni si verificano l’adeguatezza, l’attuazione, l’efficacia e l’economicità della MODI, si riferisce al Parlamento e si propongono le misure necessarie (cfr. n. 6.1.1). Al contempo si verifica se e in quale misura si possa introdurre il finanziamento mediante tasse di utilizzazione.
4.1.5 Requisiti e principi generali nella gestione della MODI
Per raggiungere i suoi obiettivi in tema di mobilità efficiente attraverso offerte multimodali e un’utilizzazione più ottimale di dati sulla mobilità, il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha definito i requisiti di base da considerare come principi nella creazione e nella gestione della MODI, e segnatamente della NADIM. Questi principi vengono iscritti nella legge, nello specifico agli articoli 6, 9, 12 e 13.
4.1.5.1 Apertura / volontarietà
Chiunque offra dati e servizi rilevanti nell’ambito della mobilità può fornire i propri dati attraverso la MODI. Tale infrastruttura di dati è un’offerta della Confederazione; l’utilizzazione da parte di fornitori e fruitori di dati è facoltativa, non vi è alcun obbligo di adesione.
Oltre alle prescrizioni legali già esistenti (p. es. secondo l’art. 13 LTV e l’OOra, cfr. n. 4.1.3.2.1), non vi è alcun obbligo di mettere a disposizione dati o fruirne attraverso la MODI. Ciò non toglie che vi sia un forte incentivo a fornire dati: da un lato, infatti, i fornitori di mobilità in particolare possono incrementare la visibilità delle loro offerte nel sempre più importante mondo digitale, e dall’altro vi
24 Nel modello dei ruoli impiegato nella Gestione dei dati a livello nazionale la funzione qui descritta viene esercitata dagli utenti di dati.