Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

rimandarla al consiglio d’amministrazione, che dovrà provvedere ad adeguarla. L’approvazione assume quindi un carattere costitutivo. L’approvazione discrezionale da parte del Consiglio federale serve a indirizzare la politica del personale e la politica finanziaria. Il consiglio d’amministrazione ha facoltà di emanare disposizioni d’esecuzione in materia di personale in virtù della LPers e dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000 (RS 172.220.11) per gli aspetti che non sono di esclusiva competenza del Consiglio federale. Un importante aspetto disciplinato attualmente dall’ordinanza sul personale è costituito, oltre alla remunerazione e alle prestazioni accessorie, dagli obblighi di condotta (p. es. obbligo di fedeltà, occupazione accessoria, incarichi pubblici, divieto di accettare vantaggi, affari per proprio conto). Il consiglio d’amministrazione può tuttavia limitarsi a prevedere nell’ordinanza sul personale le disposizioni minime necessarie e per il resto dichiarare applicabili per analogia le disposizioni d’esecuzione della normativa sul personale federale (tra le quali OPers, O-OPers e OPDPers). Nel disciplinamento minimo rientra la regolamentazione dei casi in cui le disposizioni d’esecuzione della normativa sul personale attribuiscono competenze al Dipartimento federale delle finanze (DFF) o al DATEC.

Articolo 26

La previdenza professionale del personale è retta dalla LPers e dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione. Secondo il Rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il Rapporto sul governo d’impresa, lo statuto previdenziale e lo statuto del personale devono essere attribuiti alla stessa sfera giuridica, ossia al diritto pubblico. Poiché secondo l’articolo 9l capoverso 1 al personale dell’EDM si applica la LPers, il capoverso 1 del presente articolo stabilisce che il personale è assicurato presso la Cassa pensioni PUBLICA conformemente alle disposizioni degli articoli 32a–32m LPers. Secondo l’articolo 32a capoverso 2 LPers è assicurato presso PUBLICA il personale delle unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie che, in materia di diritto del personale, dispongono delle competenze del datore di lavoro in virtù di una legge speciale e che sono autorizzate a dotarsi di uno statuto del personale proprio. L’EDM è considerato datore di lavoro ai fini previdenziali conformemente all’articolo 32b capoverso 2 LPers. Secondo la normativa vigente al momento dell’elaborazione del presente progetto posto in consultazione, le unità amministrative decentralizzate, con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono, costituiscono una cassa di previdenza propria (art. 32b cpv. 2 LPers in combinato disposto con l’art. 32d cpv. 1 LPers). Tenuto conto delle dimensioni ridotte dell’istituto, si propone che l’EDM assicuri i suoi collaboratori quale datore di lavoro separato nella Cassa pensioni della Confederazione. Conformemente all’articolo 32d capoverso 3 LPers, PUBLICA terrà una contabilità separata per l’EDM.

Articolo 27

Per gli istituti federali il contenuto minimo della relazione sulla gestione è determinato in conformità al diritto della società anonima. L’EDM in quanto unità resa autonoma è soggetta alla revisione ordinaria e deve stilare una relazione annuale in cui presenta l’andamento degli affari e la situazione economica dell’impresa alla fine dell’esercizio sotto il profilo di aspetti non documentati nel conto annuale, tra i quali figurano segnatamente informazioni sul numero di posti di lavoro a tempo pieno (media annuale), l’attuazione di una valutazione dei rischi, eventi eccezionali, prospettive per il futuro nonché le relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’amministrazione (non solo alla data di riferimento ma indicando anche gli sviluppi e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio). Il conto annuale e parte delle informazioni contenute nella relazione annuale (gestione dei rischi, sviluppo del personale) sono soggetti a verifica da parte dell’ufficio di revisione dell’EDM.

Articolo 28

La presentazione dei conti è retta dai principi della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), sanciti segnatamente negli articoli 38 e 47, e del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 958c CO). Con riserva del capoverso 6, il consiglio d’amministrazione stabilisce le norme di presentazione dei conti riconosciute (cfr. art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 21 novembre 2012 sulle norme contabili riconosciute [ONCR; RS 221.432]). Ne deve informare preventivamente il Consiglio federale, anche in caso di modifica delle norme, affinché quest’ultimo possa intervenire tempestivamente qualora la determinazione delle norme produca ripercussioni indesiderate sul finanziamento dell’istituto.

Articolo 29

I conti dell’EDM, compreso il conto economico e il bilancio, sono verificati da un ufficio di revisione nominato dal Consiglio federale. A differenza del settore finanziario, la revisione non comporta potenziali conflitti d’interesse con imprese private di revisione. È quindi possibile avvalersi a tal fine di un’impresa privata. L’ufficio di revisione allestisce un rapporto per il consiglio d’amministrazione e per il Consiglio federale e dispone di ampie competenze. Al Consiglio federale deve presentare un rapporto di revisione attendibile e completo e non solo una sintesi, come generalmente è il caso per gli azionisti di una società anonima prima dell’assemblea generale. Deve essere eseguita una revisione ordinaria ai sensi degli articoli 727 segg. CO. Contrariamente alle società anonime, nel caso degli istituti di diritto pubblico vengono sottoposti a revisione non solo i conti annuali ma anche una parte della relazione annuale (in merito a quest’ultima cfr. art. 961c CO). L’ufficio di revisione deve verificare la relazione annuale in base ai seguenti tre punti, rendendone conto: eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali, attuazione di una gestione dei rischi adeguata, eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale. In tal modo, la legge conferisce all’ufficio di revisione un compito supplementare (cfr. la possibilità analoga per le società anonime: art. 627 n. 13 CO).

Articolo 30

L’EDM è associato alla tesoreria centrale della Confederazione per la gestione delle sue liquidità. L’AFF può concedergli prestiti nell’ambito della tesoreria per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. I versamenti avvengono sulla base di una pianificazione della liquidità dell’istituto. I prestiti sono versati su un conto corrente dell’EDM presso la Confederazione. L’EDM paga interessi di mercato sui prestiti ma, in contropartita, può investire il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi di mercato; le indennità della Confederazione non vengono rimunerate. A tal fine l’EDM concluderà una convenzione di diritto pubblico con l’AFF.

Articolo 31

Questa disposizione stabilisce la base legale per la costituzione di riserve e la determinazione del loro scopo. La costituzione di riserve è volta a finanziare determinati investimenti, ad assorbire i rischi di responsabilità che non possono essere ragionevolmente coperti da