Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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una soluzione assicurativa e a coprire eventuali perdite. Le riserve sono costituite dagli utili conseguiti nel quadro della chiusura annuale. Gli utili possono derivare da liberalità e altri mezzi di terzi. L’entità delle riserve non può risultare superiore a un importo adeguato alle esigenze dell’EDM. L’adeguatezza dell’entità delle riserve si valuta sulla base della pianificazione degli investimenti dell’EDM e sulla base della valutazione concreta dei rischi (p. es. rischi di responsabilità). Il consiglio d’amministrazione deve effettuare le corrispondenti valutazioni su base continuativa. In merito alla costituzione delle riserve nella misura necessaria e con una precisa destinazione vincolata il consiglio d’amministrazione decide nel quadro dell’approvazione della relazione sulla gestione, con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale (cfr. art. 22 lett. o: proposta di impiego di eventuali utili da parte del consiglio d’amministrazione; art. 38 cpv. 2 lett. e: decisione del Consiglio federale in merito all’impiego di eventuali utili). Il consiglio d’amministrazione deve garantire che le riserve siano utilizzate per gli scopi previsti e che l’EDM continui a disporre delle riserve necessarie. La costituzione e l’utilizzazione delle riserve sono sottoposte alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale, che nell’ambito della sua competenza di approvazione può intervenire in caso di andamento sfavorevole. Per ciò che riguarda le prestazioni commerciali, non è ammessa la costituzione di riserve attingendo a indennità ed emolumenti, poiché ciò contrasterebbe con il divieto di sovvenzionamento trasversale. In generale, la costituzione di riserve da indennità ed emolumenti va effettuata con cautela, dato che di norma ciò è segnale di indennità ed emolumenti eccessivi. Non è consentita la costituzione di riserve eccessive da emolumenti, essendo in tal caso più indicata una riduzione di detti emolumenti.

Articolo 32

Nell’ambito non commerciale l’EDM è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale. Le risorse di cui dispongono le autorità che operano nell’interesse pubblico non devono infatti risultare decurtate dalla riscossione di imposte. L’EDM è tuttavia assoggettato alle tasse e alle imposte indirette (imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva e tasse di bollo). Poiché generalmente esercita attività sovrane, gli emolumenti che riscuote sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (art. 18 cpv. 2 lett. l della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA [LIVA; RS 641.20]).

Articolo 33

Il Consiglio federale gestisce l’EDM per mezzo di obiettivi strategici, di norma fissati ogni quattro anni; se necessario, essi devono essere adeguati durante il loro periodo di validità sulla base della revisione annuale e dei rapporti presentati in merito al loro raggiungimento. Con gli obiettivi strategici, il Consiglio federale impone prescrizioni all’EDM segnatamente sulla base delle disposizioni relative alle attività e ai compiti (art. 13 e 14). Il consiglio d’amministrazione viene previamente sentito. Gli obiettivi strategici precisano i contenuti della legge sovraordinata per il medio termine, dandole applicazione in relazione alla situazione specifica dell’unità resa autonoma. Per consentire una valutazione trasparente e oggettiva, gli obiettivi strategici devono essere corredati da indicatori o criteri di valutazione e, per quanto possibile, da parametri quantificabili. Il consiglio d’amministrazione è responsabile dell’attuazione in seno all’EDM degli obiettivi strategici, i quali sono vincolanti. Gli obiettivi strategici costituiscono il punto di riferimento dell’alta vigilanza parlamentare. Si vedano i commenti al numero 4.1.9.

La sezione 5 disciplina il finanziamento dell’EDM.

Articolo 34

In linea di principio, il finanziamento dell’EDM per le attività svolte nell’ambito della MODI si basa su indennità della Confederazione, emolumenti e mezzi di terzi.

Articolo 35

I costi non coperti dell’EDM per le sue prestazioni volte all’adempimento delle attività e dei compiti assegnatigli dalla legge o dal Consiglio federale nell’interesse dell’intero sistema sono coperti attraverso indennità della Confederazione per i primi dieci anni d’esercizio. In questo modo si intende massimizzare l’attrattiva dell’utilizzazione delle infrastrutture di dati per dispiegarne il potenziale in modo rapido e completo. A lungo termine, tuttavia, l’obiettivo perseguito è quello di poter finanziare la NADIM attraverso emolumenti: sulla base del rapporto sulla verifica dell’efficacia di cui all’articolo 11 si valuterà se e in che misura ciò sarà possibile. Si presenterà perciò al Parlamento una proposta di finanziamento al termine dei primi dieci anni d’esercizio, segnatamente per stabilire se e in quale ambito i contributi degli utenti andranno aumentati rispettivamente se saranno mantenute le indennità. Si veda il commento ai numeri 4.1.9.2 e 6.1.1.

Emolumenti (cfr. art. 36) e mezzi di terzi (cfr. art. 37) possono contribuire al finanziamento in misura marginale. Le indennità sono sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (Lsu; RS 616.1). L’EDM gestisce un’apposita pianificazione finanziaria o della liquidità e il consiglio d’amministrazione propone al Consiglio federale le indennità corrispondenti.

Articolo 36

La riscossione di emolumenti da parte dell’EDM è prevista solo in misura alquanto limitata, ossia nei casi in cui la disponibilità del sistema è pregiudicata da un sovraccarico dei sistemi della MODI, cioè se viene superato un dato numero di interrogazioni del sistema, e devono essere adottate misure rilevanti in termini di costi (potenziamento del sistema tecnico). La parte principale dell’attività dell’EDM, in quanto compito statale, deve essere finanziata dalla Confederazione almeno sul medio periodo (cfr. art. 35). Con il rapporto sulla verifica dell’efficacia di cui all’articolo 11 si presenterà al Parlamento una proposta di finanziamento al termine dei primi dieci anni d’esercizio, segnatamente per stabilire se e in quale ambito i contributi degli utenti andranno aumentati attraverso emolumenti generali rispettivamente se saranno mantenute le indennità. Si veda il commento ai numeri 4.1.9.2 e 6.1.1. Nello specifico, nel quadro dei requisiti della legge il consiglio d’amministrazione disciplina gli emolumenti e sottopone tali norme al Consiglio federale per approvazione. Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 permettono di garantire la necessaria trasparenza e una base giuridica sufficiente. Si veda il commento ai numeri 4.1.9 e 6.1.

Articolo 37

Oltre alle entrate risultanti dalle prestazioni commerciali, si considerano mezzi di terzi i contributi e gli indennizzi di terzi per prestazioni di carattere non commerciale ed eventuali liberalità di terzi, in particolare se derivanti da mandati di ricerca e sviluppo. Il consiglio