Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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d’amministrazione dell’EDM disciplina i dettagli relativi all’accettazione e alla gestione di tali mezzi all’interno di un apposito regolamento. Si veda il commento ai numeri 4.1.9 e 6.1.

Articolo 38

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sulla gestione dell’EDM rispettandone l’indipendenza specialistica e organizzativa. Considerati i principi di neutralità e indipendenza, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi della MODI, anche rispetto al Consiglio federale l’EDM deve disporre di ampia indipendenza specialistica e organizzativa. La competenza di vigilanza è retta dall’articolo 8 capoverso 4 LOGA e non è così completa come per l’Amministrazione federale centrale. Infatti, si limita essenzialmente alle competenze attribuite per legge al Consiglio federale, come la nomina del consiglio d’amministrazione, l’approvazione dell’ordinanza sul personale e la fissazione degli emolumenti e delle indennità della Confederazione. Con l’approvazione della relazione sulla gestione, il Consiglio federale decide anche in merito al discarico del consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale, in quanto ente proprietario, deve esercitare tale vigilanza (nei settori di sua competenza tenendo conto dell’autonomia dell’EDM). L’enumerazione che figura al capoverso 2 non è esaustiva. Nella pratica la vigilanza incombe al dipartimento che ha il più stretto legame con il settore in questione, nello specifico il DATEC. Quest’ultimo sottopone al Consiglio federale le proposte che riguardano l’EDM. Si veda il commento al numero 4.1.9.

Articolo 39

L’EDM svolge un compito della Confederazione. Il suo operato è sottoposto al diritto pubblico, nello specifico alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). I provvedimenti che adotta nel singolo caso hanno valore di decisioni (art. 5 PA). Le decisioni dell’EDM sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Articoli 40–41

Queste disposizioni servono a dare attuazione, eventualmente in modo scaglionato, all’EDM e ai suoi compiti nel quadro della NADIM. Ciò include anche il trasferimento all’EDM delle attività riguardanti la MODI avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge, inclusi i diritti e i valori quali i sistemi tecnici. Ciò vale in particolare per i lavori svolti nell’ambito dell’ampliamento a tempo determinato del mandato federale riguardante il compito sistemico dell’informazione alla clientela sui TP (cfr. n. 1.1.6), ma anche per altri settori disciplinati dal Consiglio federale in vista dell’avvio delle attività dell’EDM. La competenza della ComFerr per i compiti relativi al CSIC nell’ambito dei trasporti pubblici non viene intaccata.

6 Ripercussioni

L’utilizzazione interconnessa di dati sulla mobilità contribuisce a rendere il sistema di mobilità più efficiente e sostenibile. Oltre alle piattaforme dei trasporti fisiche con le corrispondenti offerte di servizi, i tragitti brevi, le elevate frequenze dei collegamenti e l’interessante configurazione strutturale, vi è la necessità dell’interconnessione e rappresentazione digitale delle possibilità fisiche, ad esempio offerta da un sistema di pianificazione degli itinerari neutrale rispetto ai vettori e alle offerte. Ciò comporta molteplici vantaggi e ripercussioni per la popolazione, l’amministrazione pubblica e l’economia. Il grado di utilizzazione delle infrastrutture è più omogeneo, e per l’ente pubblico ciò influisce positivamente sul fabbisogno di indennità per ampliamento ed esercizio. I veicoli privati e pubblici sono utilizzati in modo più efficiente, con conseguente aumento dell’efficienza sia per i fornitori di mobilità pubblici e le amministrazioni in quanto autorità che accordano sussidi, sia per i fornitori di mobilità privati. Per quanto riguarda gli obiettivi climatici ed energetici, gli spostamenti della popolazione sono più mirati, semplici, sostenibili e a minor consumo energetico, con interessanti interconnessioni con i TP per le forme di mobilità sostenibile, come il traffico pedonale e ciclabile, la condivisione di auto e biciclette e la mobilità elettrica.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

6.1.1.1 Benefici in relazione al potenziamento e all’esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie

Il migliore sfruttamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie finanziate dalla Confederazione e delle offerte di mobilità sovvenzionate nei TP da Confederazione, Cantoni e Comuni può permettere di rinunciare a determinati potenziamenti di infrastrutture e offerte. È difficile stimare la diminuzione dei costi conseguibile in questo modo; tale aspetto andrà approfondito in vista del messaggio.

6.1.1.2 Costi relativi a creazione, gestione e sviluppo della NADIM

I costi per la NADIM sono relativamente contenuti rispetto a quelli legati alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie; gli importi in questione saranno verificati nel contesto dei lavori relativi al messaggio.

Costi di investimento: secondo le stime iniziali la creazione e lo sviluppo della NADIM (cfr. n. 4.1.8) sulla base dei componenti sviluppati attraverso il CSIC+ o nell’ambito di progetti pilota (cfr. n. 1.1.6) dovrebbero richiedere investimenti per svariate decine di milioni di franchi, ripartite sui prossimi dieci anni. Si prevede che i costi di investimento annui saranno sostanziali in una prima fase, per decrescere poi nel corso del tempo. Prime stime approssimative indicano una media di 5–8 milioni di franchi all’anno. I costi di investimento vengono ammortizzati in un arco di dieci anni.

Costi per beni e servizi: secondo le stime iniziali, i costi per beni e servizi della NADIM dovrebbero aumentare da circa 9 a circa 13 milioni di franchi all’anno nel corso dei primi dieci anni d’esercizio. Questi includono, in particolare, costi attinenti alla categoria «facility, hardware and software», licenze, prestazioni di servizi e nuovi collegamenti / progetti.

Costi per il personale: i costi per il personale (cfr. n. 6.1.2.1) vengono stimati a circa 11 milioni di franchi all’anno. Tali importi comprendono, in particolare, la gestione operativa e delle applicazioni, la gestione della qualità / assistenza, l’architettura e la standardizzazione, lo sviluppo di software e la registrazione/preparazione di dati.