Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli investimenti statali in dati pubblici aperti, come l’infrastruttura federale di dati geografici, stimolano l’economia, l’innovazione e, in ultima analisi, la crescita qualitativa. Secondo uno studio, il mercato della geoinformazione è cresciuto ogni anno del 5 per cento tra il 2008 e il 2015, anno in cui ha raggiunto un volume di circa 800 milioni di franchi all’anno, con il settore pubblico che investe ogni anno circa 200 milioni di franchi nell’approntamento di geodati, nell’infrastruttura di dati geografici e nella misurazione. Ciò significa che un franco svizzero investito dall’ente pubblico produce circa quattro franchi di benefici per l’economia nazionale34.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Per effetto della sua impostazione trasversale rispetto ai vettori di trasporto e specifica riguardo ai dati, la legge si basa su numerosi articoli della Costituzione federale. È opportuno menzionare in particolare gli articoli 81, 81a, 82, 83, 87, 87a, 88 e 92, che riguardano i trasporti, e l’articolo 75a in materia di misurazione, segnatamente anche in riferimento alla Rete dei trasporti CH. Sono determinanti altresì l’articolo 89 sulla politica energetica, per quanto attinente agli obiettivi specifici per l’energia, l’articolo 64 sulla ricerca e l’articolo 173 capoverso 2.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’adozione del progetto non determina alcuna incompatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera. La piena attuazione degli atti rilevanti dell’UE (direttiva 2010/40/UE, regolamenti delegati 2015/962 e 2017/1926) non è prevista prossimamente e pertanto attualmente non è opportuno un loro completo recepimento (in termini di equivalenza) nell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti terrestri (ATT). Tuttavia, con il presente progetto si garantisce che le disposizioni pertinenti (in materia di NAP e interoperabilità) degli atti menzionati trovino attuazione equivalente in Svizzera, al fine di non impedirne la successiva integrazione nell’ATT.
7.3 Forma dell’atto
La regolamentazione della MODI richiede l’introduzione di una nuova legge, in quanto secondo l’articolo 164 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10) l’Assemblea federale deve emanare sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Conformemente all’articolo 178 capoverso 3 Cost., compiti amministrativi possono essere affidati a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, come lo è l’EDM; ciò richiede una base all’interno di una legge formale. Il progetto sottostà a referendum facoltativo.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
In base all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., la LIDMo richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera perché comporta nuovi sussidi ricorrenti di oltre due milioni di franchi.
La soglia di due milioni di franchi (spese ricorrenti) è superata nell’articolo 35 («Indennità della Confederazione») ed eventualmente nell’articolo 10 («Contributi della Confederazione per gli utenti»).
Con il presente avamprogetto di legge, si procede a un’esternalizzazione di compiti federali e a un ampliamento della loro gamma. Secondo le stime attuali, i costi d’investimento e d’esercizio per la MODI ammontano a circa 25–32 milioni di franchi all’anno (cfr.
n. 6.1.2.4). L’articolo 35 della nuova legge deve pertanto essere subordinato al freno alle spese.
Non è possibile stimare con precisione le spese annuali necessarie per coprire gli importi del collegamento alla NADIM (art. 10), stimati a 20 000 – 80 000 franchi per collegamento, cui la Confederazione contribuisce al massimo per il 40 per cento. Non si può escludere che in alcuni anni venga superata la soglia dei due milioni di franchi, ragion per cui anche l’articolo 10 della nuova legge deve essere subordinato al freno alle spese.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non contraddice il principio di sussidiarietà e quello dell’equivalenza fiscale.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
I capitoli precedenti delineano l’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti definiti nel progetto, la necessità di un sovvenzionamento e la sua idonea organizzazione. Il progetto prevede nuovi sussidi in vista del nuovo compito federale legato a un’infrastruttura di dati sulla mobilità; si vedano i dettagli al numero 6.1. Per ora i costi relativi alla creazione e alla gestione della MODI possono essere coperti solo in piccola parte con emolumenti e altre entrate. Le modalità concrete saranno accertate entro la stesura del messaggio. Il controllo finanziario e materiale è assicurato, da un lato, dalla subordinazione al freno alle spese e, dall’altro, dalla funzione di ente proprietario della Confederazione per quanto riguarda gli articoli 35 e 36 (cfr. n. 4.1.9.2) e dalla precisazione a livello di ordinanza per quanto riguarda i contributi per il collegamento di cui all’articolo 10 (cfr. n. 5 in riferimento all’art. 10). Per i nuovi sussidi all’EDM è previsto un limite di dieci anni. Il loro mantenimento viene stabilito dal Parlamento sulla base della valutazione di cui all’articolo 11 (cfr. n. 4.1.9.2).
7.7 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 48 capoverso 2 LOGA la delega di competenze normative a gruppi o uffici richiede una base legale esplicita. L’avamprogetto prevede la delega delle seguenti competenze legislative specifiche al Consiglio federale:
- articolo 4: determinazione di ulteriori elementi della MODI;
- articoli 6 e 7: definizione delle condizioni quadro per l’insieme di dati essenziali e gli ulteriori dati della NADIM;
34 INFRAS: «Geoinformationsmarkt Schweiz, Marktanalyse und Wirtschaftsmonitoring», 2016