Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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- articolo 8: Rete dei trasporti CH: regolamentazione di gestione, sviluppo e utilizzazione; in particolare, responsabilità e sovranità

dei dati, nonché compiti e funzioni nell’ambito dell’integrazione e dell’approntamento di geodati e di servizi; determinazione delle condizioni quadro per l’insieme minimo di geodati e i requisiti per i geodati da fornire;

- articolo 9: determinazione dei requisiti di qualità e sicurezza per i dati e i servizi approntati mediante la MODI;

- articolo 10: regolamentazione di procedura, dettagli e attuazione dei contributi per il collegamento alla NADIM;

- articolo 12: determinazione della denominazione dell’istituto per l’iscrizione nel registro di commercio;

- articolo 14: determinazione delle ulteriori attività dell’EDM;

- articolo 16: incarico di rappresentare la Confederazione presso organismi nazionali e internazionali;

- articolo 18: disciplina dei dettagli del trattamento dei dati personali da parte dell’EDM;

- articolo 31: adozione di disposizioni riguardanti le riserve dell’EDM;

- articolo 36: disciplina delle condizioni quadro per la riscossione di emolumenti;

- articoli 40/41: regolamentazione del trasferimento di compiti, diritti e obblighi all’EDM.

Si rimanda al commento ai singoli articoli per la giustificazione delle deleghe elencate. Inoltre, nell’articolo 13 il progetto prevede deleghe all’EDM per l’emanazione di specifiche sui requisiti per i dati sulla mobilità e i metadati nonché in ambito organizzativo. Ciò è giustificato dal fatto che si tratta di disposizioni d’esecuzione specifiche con un elevato grado di dettaglio, alcune delle quali di natura tecnica od organizzativa (cfr. n. 4.1.8.2.1).

7.8 Protezione dei dati

Il tema della protezione dei dati è oggetto di intenso approfondimento ed è particolarmente rilevante nel settore dei dati sulla mobilità, soprattutto di quelli che rappresentano dati personali degni di particolare protezione; si rimanda al commento più dettagliato esposto al numero 4.1.11.2.