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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 133 Facoltà di non deporre per segreto professionale

1Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

2Essi sono tenuti a deporre se:

a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b. ai sensi dell’articolo 321 numero 2 CP21, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall’autorità competente.

3Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità di perseguimento penale amministrativo tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.

4Rimane salva le legge del 23 giugno 200022 sugli avvocati.

Art. 134 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociali

Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.

Art. 135 Facoltà di non deporre per altri obblighi di segreto

1Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:

a. articolo 321bisCP23;

b. articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 198124 sui consultori di gravidanza;

c. articolo 11 della legge federale del 23 marzo 200725 concernente l’aiuto alle vittime di reati;

d. articolo 3c capoverso 4 della legge del 3 ottobre 195126 sugli stupefacenti;

e. articolo 16 lettera f della legge federale del 30 settembre 201627 sulle professioni sanitarie.

21RS 311.0

22RS 935.61

23RS 311.0

24RS 857.5

25RS 312.5

26 RS 812.121

27 RS 811.21