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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 6: Periti
Art. 140 Presupposti per far capo a un perito
L’unità amministrativa fa capo a uno o più periti quando non dispone delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.
Art. 141 Requisiti del perito
1Può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
2In determinati campi le autorità di perseguimento penale amministrativo possono prevedere periti permanenti o ufficiali.
3Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 50.
Art. 142 Nomina e mandato
1Il perito è nominato dall’unità amministrativa.
2L’unità amministrativa assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:
a. la designazione del perito;
b. eventualmente, l’annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia;
c. quesiti formulati in modo preciso;
d. il termine per presentare la perizia;
e. l’avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all’obbligo del segreto;
f. l’avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l’articolo 307 CP30.
3L’unità amministrativa offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare il grado di purezza di sostanze o di allestire un profilo del DNA
4Insieme al mandato, essa fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
5Se opportuno nell’interesse della causa, essa può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.
6Prima di assegnare un mandato, essa può chiedere un preventivo di spesa.
Art. 143 Elaborazione della perizia
1Il perito è personalmente responsabile della perizia.
30 RS 311.0