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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Sezione 6: Periti

Art. 140 Presupposti per far capo a un perito

L’unità amministrativa fa capo a uno o più periti quando non dispone delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.

Art. 141 Requisiti del perito

1Può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

2In determinati campi le autorità di perseguimento penale amministrativo possono prevedere periti permanenti o ufficiali.

3Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 50.

Art. 142 Nomina e mandato

1Il perito è nominato dall’unità amministrativa.

2L’unità amministrativa assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:

a. la designazione del perito;

b. eventualmente, l’annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia;

c. quesiti formulati in modo preciso;

d. il termine per presentare la perizia;

e. l’avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all’obbligo del segreto;

f. l’avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l’articolo 307 CP30.

3L’unità amministrativa offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare il grado di purezza di sostanze o di allestire un profilo del DNA

4Insieme al mandato, essa fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

5Se opportuno nell’interesse della causa, essa può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.

6Prima di assegnare un mandato, essa può chiedere un preventivo di spesa.

Art. 143 Elaborazione della perizia

1Il perito è personalmente responsabile della perizia.

30 RS 311.0