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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

2I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. L’unità amministrativa può liberarli dall’obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.

Art. 136 Decisione sull’opponibilità della facoltà di non deporre

1In merito all’opponibilità della facoltà di non deporre decide l’unità amministrativa.

2Immediatamente dopo l’intimazione della decisione il testimone può domandare che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale si pronunci.

3Fino alla decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il testimone ha facoltà di non deporre.

Art. 137 Esercizio della facoltà di non deporre

1Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.

2Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.

Art. 138 Rifiuto non lecito di deporre

1Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.

2Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all’articolo 29228 CP. In caso di nuovo rifiuto, è denunciato all’autorità di perseguimento penale competente.

Art. 139 Interrogatorio

1All’inizio di ogni interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l’articolo 307 CP29. Se l’avviso è omesso, l’interrogatorio non è valido

2All’inizio del primo interrogatorio, l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.

3Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato.

28 RS 311.0

29 RS 311.0