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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
4Se una parte è allontanato, l’atto procedurale prosegue comunque.
Titolo settimo: Sanzioni disciplinari
Art. 152
1L’unità amministrativa può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che turbano l’andamento del procedimento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.
2Le multe disciplinari inflitte dall’unità amministrativa possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Questa decide definitivamente.
Titolo ottavo: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 153 Definizione
I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità di perseguimento penale amministrativo che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a. assicurare le prove;
b. garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c. garantire l’esecuzione della decisione finale.
Art. 154 Principi
1Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a. sono previsti dalla legge;
b. vi sono sufficienti indizi di reato;
c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d. l’importanza del reato li giustifica.
2I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
3In caso d’inosservanza di prescrizioni d’ordine non sono ammessi provvedimenti coercitivi.
Art. 155 Competenza
1Possono ordinare provvedimenti coercitivi:
a. l’unità amministrativa;