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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

4Se una parte è allontanato, l’atto procedurale prosegue comunque.

Titolo settimo: Sanzioni disciplinari

Art. 152

1L’unità amministrativa può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che turbano l’andamento del procedimento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.

2Le multe disciplinari inflitte dall’unità amministrativa possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Questa decide definitivamente.

Titolo ottavo: Provvedimenti coercitivi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 153 Definizione

I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità di perseguimento penale amministrativo che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:

a. assicurare le prove;

b. garantire la presenza di persone durante il procedimento;

c. garantire l’esecuzione della decisione finale.

Art. 154 Principi

1Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:

a. sono previsti dalla legge;

b. vi sono sufficienti indizi di reato;

c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;

d. l’importanza del reato li giustifica.

2I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.

3In caso d’inosservanza di prescrizioni d’ordine non sono ammessi provvedimenti coercitivi.

Art. 155 Competenza

1Possono ordinare provvedimenti coercitivi:

a. l’unità amministrativa;