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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

b. la polizia, nei casi previsti dalla legge.

2La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.

Art. 156 Intimazione

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione.

Art. 157 Uso della forza

L’uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo; deve inoltre essere proporzionato.

Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone

Sezione 1: Citazione

Art. 158 Forma e contenuto

1Le citazioni dell’unità amministrativa sono emesse per scritto.

2Le citazioni contengono:

a. la designazione dell’autorità citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;

b. la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;

c. il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;

d. il luogo, la data e l’ora della comparizione;

e. l’ingiunzione di comparire personalmente;

f. l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;

g. la data della citazione;

h. la firma del citante.

Art. 159 Termini

1Le citazioni sono notificate almeno tre giorni prima dell’atto procedurale.

2Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.

3Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.