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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 246 Limiti dell’intervento

1L’agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

2L’attività dell’agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.

3Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

4Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti dell’influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Art. 247 Impunibilità

L’agente infiltrato che agisce nell’ambito di un’inchiesta mascherata approvata non è punibile nel perseguire i reati secondo gli articoli 19 e 20–22 LStup65.

Art. 248 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia

1Su richiesta dell’unità amministrativa, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell’agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

2La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all’Ufficio federale di polizia.

3L’unità amministrativa prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione.

Art. 249 Reperti casuali

1Le informazioni ottenute nell’ambito di un’inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell’ordine d’inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un’inchiesta mascherata.

2L’unità amministrativa dispone senza indugio l’inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.

Art. 250 Fine dell’intervento

1L’unità amministrativa pone fine senza indugio all’intervento se:

a. le condizioni non sono più soddisfatte;

b. l’approvazione o la proroga è rifiutata;

65 RS 812.121