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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

c. l’agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni all’unità amministrativa.

2Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c l’unità amministrativa comunica la fine dell’intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi

3La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta.

Art. 251 Comunicazione

1Al più tardi alla stesura del verbale, l’unità amministrativa comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.

2Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio;

b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

3Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 6: Indagine in incognito

Art. 252 Definizione

1Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale i membri dell’unità amministrativa o gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

2Alle persone impiegate nell’indagine in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’articolo 238. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 253 Condizioni

1L’unità amministrativa può disporre indagini in incognito se:

a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto;

a. le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2L’indagine in incognito non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione del capo del perseguimento penale.