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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
b. la data del decreto;
c. una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;
3La motivazione contiene le ragioni della soluzione adottata.
4Il dispositivo contiene:
a. l’indicazione delle disposizioni di legge applicate;
b. il decreto di conclusione del procedimento;
c. la decisione concernente le conseguenze accessorie;
d. la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.
Art. 264 Impugnazione
1Chiunque abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono può impugnarlo con reclamo entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2Può essere fatta opposizione contro la decisione di confisca pronunciata nell’ambito del decreto di abbandono. La procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sulla procedura di confisca indipendente (art. 270 segg.).
Art. 265 Riapertura
1L’unità amministrativa dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:
a. chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato; e
b. non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.
2L’unità amministrativa notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l’abbandono.
Capitolo 3:
Art. 266 Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci
Se l’imputato non è penalmente imputabile e se l’applicazione dell’articolo 19 capoverso 4 CP66 non entra in considerazione, l’unità amministrativa propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67 CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.
66 RS 311.0