Progetto
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 83Fedlex · Progetto
Diritto penale amministrativo
Art. 269 Procedura indipendente di confisca
1Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale amministrativo.
2Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
3Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, l’unità amministrativa emette un decreto di confisca; offre agli interessati l’opportunità di pronunciarsi.
4Qualora i presupposti non siano adempiuti, l’unità amministrativa dispone l’abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
5Un decreto indipendente di confisca può essere emesso anche nel quadro di una procedura penale amministrativa nei confronti di persone non imputate.
Capitolo 5: Opposizione
Art. 270 Presentazione
1Contro il decreto penale o di confisca il diretto interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.
2Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o di confisca è equiparato a una sentenza passata in giudicato.
Art. 271 Autorità competente e forma
1L’opposizione dev’essere presentata per scritto all’unità amministrativa che ha emanato il decreto impugnato.
2L’opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati.
3Se l’opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell’opponente non sono sufficientemente chiari, e l’opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all’opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediarvi.
4L’unità amministrativa assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo il fascicolo o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell’opposizione.
Art. 272 Procedura
1Se è fatta opposizione, l’unità amministrativa riesamina il decreto impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l’inchiesta.