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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Capitolo 4: Decreto penale
Art. 267 Nella procedura ordinaria
1Il decreto penale dev’essere scritto e deve indicare:
a. l’autorità che lo ha emesso;
b. l’imputato e il suo difensore;
c. i fatti contestati all’imputato;
d. le disposizioni legali applicate;
e. la sanzione;
f. la responsabilità di terzi secondo l’articolo 12 capoverso 3;
g. le misure;
h. il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;
i. le conseguenze in materia di spese;
j. gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
k. la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
l. l’obbligo di pagamento o restituzione secondo l’articolo 260, nonché i rimedi giuridici;
m. il luogo e la data della stesura;
n. il nome e la firma dell’estensore.
2Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell’imputato, dal verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
Art. 268 Nella procedura abbreviata
1Se il reato è manifesto e la multa non supera i 5000 franchi, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un verbale finale.
2Se il decreto penale è notificato seduta stante e l’imputato, dopo averne preso conoscenza, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale, una volta firmato, equivale a una sentenza passata in giudicato. Se l’imputato rifiuta di firmare, il decreto penale decade.
3Se il decreto penale non può essere notificato seduta stante, la persona colpita dal decreto penale può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione. L’autorità competente e la forma sono rette dall’articolo 271. In caso di opposizione il decreto penale decade. Se non è fatta opposizione nel termine legale, il decreto penale equivale a una sentenza passata in giudicato.