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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
2Se il decreto impugnato si fonda su una decisione sull’obbligo di pagamento o di restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d’opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest’ultima impugnazione.
Art. 273 Decisione sull’opposizione
1In base ai risultati del riesame, l’unità amministrativa abbandona il procedimento o emana una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell’articolo 260 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o di restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell’opposizione.
2La decisione dev’essere motivata; del rimanente si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 267 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
Art. 274 Trattazione anomala dell’opposizione
1Nell’opposizione ai sensi dell’articolo 270, l’opponente può domandare all’unità amministrativa di trattare l’opposizione medesima come istanza di giudizio di un giudice.
2L’unità amministrativa decide definitivamente su tale domanda. Non occorre che la relativa decisione sia motivata.
Capitolo 6: Istanza di giudizio
Art. 275
1Chiunque è direttamente interessato da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere il giudizio di un giudice.
2L’istanza dev’essere presentata per scritto all’unità amministrativa che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3Se l’istanza di giudizio da parte del giudice non è presentata entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza passata in giudicato.
Titolo tredicesimo: Procedura giudiziaria
Capitolo 1: Procedura dinanzi alle giurisdizioni di primo grado
Art. 276 Promozione dell’accusa
1Se è stato chiesto il giudizio di un giudice o se reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66° o 66abisCP67, l’unità amministrativa promuove l’accusa dinanzi al giudice competente.
67 RS 311.0