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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

2Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, l’unità amministrativa notifica una copia dell’atto d’accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 280 Unità amministrativa

1L’unità amministrativa può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente. In caso di comparizione può farsi rappresentare da una o più persone, in particolare dal responsabile dell’inchiesta.

2Essa non è vincolata né dalla qualificazione giuridica formulata nell’atto d’accusa né dalle richieste ivi contenute.

3Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, l’unità amministrativa sostiene personalmente l’accusa al dibattimento.

4Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento ai sensi dell’articolo 61 lettera c e d CPP68 può obbligare l’unità amministrativa a sostenere personalmente l’accusa anche in altri casi.

5Se l’unità amministrativa non compare personalmente pur essendovi tenuta, il dibattimento è rinviato.

Art. 281 Procedura dibattimentale di primo grado

1La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell’atto d’accusa.

2Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.

3Salvo disposizioni derogatorie della presente legge, la procedura dibattimentale di primo grado è retta dal CPP69.

4Il giudice statuisce sulla validità dell’istanza di giudizio (art. 274 e 275).

5La decisione passata in giudicato sull’obbligo di pagamento o restituzione vincola il giudice; se si tratta di una decisione dell’unità amministrativa, il giudice, ove reputi ch’essa si fondi su una manifesta violazione di legge o su un abuso del potere d’apprezzamento, aggiorna il dibattimento e rinvia gli atti all’unità amministrativa per nuova decisione. L’articolo 260 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 282 Revoca della decisione penale o dell’istanza di giudizio

1L’unità amministrativa può revocare il decreto penale o di confisca, oppure la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di primo grado non sia notificata.

2Fino a tale momento, anche l’imputato può ritirare l’istanza di essere giudicato da un giudice.

3In tali casi, il procedimento giudiziario è abbandonato.

4Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca o di ritiro.

68 RS 312.0

69 RS 312.0