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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Capitolo 2: Appello
Art. 283
1Le decisioni dei tribunali di primo grado possono essere impugnate mediante appello conformemente agli articoli 398–409 CPP70.
2Anche l’unità amministrativa può, a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico.
3Salvo disposizioni derogatorie della presente legge, la procedura davanti alla giurisdizione d’appello è retta dal CPP71.
Titolo quattordicesimo: Revisione dei procedimenti chiusi dalle autorità di perseguimento penale amministrativo
Capitolo 1: Decisioni dell’autorità di perseguimento penale amministrativo
Art. 284 Motivi di revisione
1Un procedimento penale amministrativo concluso con decreto penale, decisione penale o decreto di abbandono passati in giudicato può, su domanda o d’ufficio, essere sottoposto a revisione:
a. in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’unità amministrativa non conosceva al tempo del precedente procedimento;
b. se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
c. se un reato ha influito sulla decisione dell’unità amministrativa.
2La revisione in favore dell’imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell’azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.
3La revisione a pregiudizio dell’imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere a e c e fintanto che l’azione penale non sia prescritta. La decisione precedente non interrompe il decorso della prescrizione.
4Le disposizioni degli articoli 284–288 si applicano per analogia all’ordine e alla decisione di confisca.
70 RS 312.0
71 RS 312.0