Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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d’accusa e le indicazioni e le richieste da fornire al tribunale. L’articolo 327 capoverso 1 lettere b e c CPP non è ripreso poiché il procedimento penale amministrativo non contempla gli accusatori privati e le vittime.
Art. 280 Unità amministrativa
La presente disposizione riprende, sotto il profilo materiale, l’articolo 337 CPP. Conformemente all’articolo 72 capoverso 1 lettera b AP-DPA, l’unità amministrativa è infatti parte nel procedimento giudiziario. È quindi necessario precisare il modo in cui essa è rappresentata nel procedimento giudiziario e a tal riguardo è giustificato trattarla come il pubblico ministero.
I capoversi 3–5 disciplinano l’obbligo di comparire e la relativa dispensa riprendendo in parte e completando l’articolo 75 capoverso 4 DPA vigente. Il capoverso 1 secondo periodo fornisce un’ulteriore precisazione rispetto all’articolo 337 capoverso 1 CPP: in caso di comparizione nel dibattimento, l’unità amministrativa può farsi rappresentare da una o più persone, in particolare dal responsabile dell’inchiesta. Si tratta di metterla nella medesima posizione del pubblico ministro nel procedimento retto dal CPP. Nella maggior parte dei casi sarà quindi il responsabile dell’inchiesta a comparire per sostenere l’accusa. A seconda della complessità del procedimento, questo compito potrà essere assunto anche da più persone. L’autorità investita della direzione del procedimento è determinata in funzione dell’articolo 61 lettere c e d CPP.
L’articolo 280 non riprende la disposizione del vigente articolo 75 capoverso 4 DPA in riferimento al MPC, poiché, per le ragioni illustrate al numero 3.1.2, l’AP-DPA propone di abolire la qualità di parte del MPC. Non deve essere ripreso nemmeno il vigente articolo 75 capoverso 5 DPA riguardante la dispensa dal comparire dell’imputato, poiché tale questione è disciplinata dall’articolo 336 capoverso 3 CPP, applicabile in virtù dell’articolo 281 capoverso 3 AP-DPA.
Art. 281 Procedura dibattimentale di primo grado
I vigenti articoli 75-79 DPA disciplinano la preparazione del dibattimento (art. 75) la sentenza contumaciale (art. 76), il dibattimento (art. 77), la revoca della decisione penale o della richiesta del giudizio di un tribunale (art. 78) e il contenuto della sentenza (art. 79). A parte il vigente articolo 75 capoverso 4 DPA (dispensa dal comparire del rappresentante dell’unità amministrativa) e il vigente articolo 77 capoverso 4 DPA (decisione esecutiva sull’obbligo di pagamento o restituzione), che sono specifici del procedimento penale amministrativo, non vi è motivo di derogare all’applicazione del CPP da parte dei giudici. Pertanto i capoversi 1 e 2 dell’articolo 281 AP-DPA riprendono l’articolo 328 CPP riguardante la litispendenza, mentre il capoverso 3 dichiara il CPP applicabile alla procedura dibattimentale di primo grado, fatte salve le disposizioni derogatorie dell’AP-DPA. L’articolo riprende quindi sotto il profilo materiale i vigenti articoli 81 e 82 DPA. Il rinvio di cui al capoverso 3 riguarda soprattutto gli articoli 328-351 CPP, ma anche qualsiasi altra disposizione pertinente del CPP, ad esempio le regole sulla forma, il contenuto e la notifica delle decisioni (art. 80 segg. CPP). Sono chiaramente disposizioni derogatorie gli articoli 281 e seguente AP-DPA e anche, ad esempio, gli articoli 72 capoverso 1 lettera b (qualità di parte dell’unità amministrativa) e 85 lettera d (difesa obbligatoria) AP-DPA.
Il capoverso 4 riprende materialmente l’articolo 75 capoverso 1 secondo periodo DPA vigente: la validità della richiesta di giudizio presentata con l’opposizione al decreto penale o al decreto di confisca (art. 274 AP-DPA) o in seguito alla notificazione della decisione penale o della decisione di confisca (art. 275 AP-DPA) deve essere esaminata dal tribunale di primo grado. È vero che questo capoverso non è indispensabile nella misura in cui l’articolo 329 capoverso 1 lettera c CPP, applicabile in virtù del capoverso 3, impone al tribunale di esaminare se vi 149/191