Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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non soltanto alla decisione penale ma all’insieme del fascicolo, il che crea incertezza giuridica. Questa situazione è inoltre insoddisfacente dal punto di vista del principio accusatorio e dei diritti della difesa. Secondo l’articolo 267 AP-DPA, il decreto penale ha lo stesso contenuto del decreto d’accusa dell’articolo 353 CPP. Quando viene confermato dal pubblico ministero dopo un’opposizione, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 per. 2 CPP). L’articolo 277 capoverso 1 AP-DPA riprende quindi il medesimo principio per il decreto penale. Altrettanto deve valere per la decisione penale perché deve essere motivata ed è sottoposta alle medesime regole del decreto penale secondo l’articolo 273 capoverso 2 AP-DPA. I requisiti dell’articolo 325 CPP riguardo all’atto d’accusa sono così adempiuti. Sarebbe pertanto assurdo esigere sistematicamente dall’unità amministrativa di redigere un atto d’accusa distinto che riprenda gli elementi che devono figurare nelle decisioni precedenti in virtù dell’articolo 267 AP-DPA. Nella procedura penale amministrativa l’atto d’accusa deve di conseguenza poter consistere nella decisione impugnata. Questa nuova disciplina garantisce chiarezza all’imputato e semplifica la situazione per le autorità di perseguimento penale amministrativo.
Quando entra in considerazione una pena o una misura detentiva o un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP, il procedimento giudiziario non è preceduto da un decreto penale né da una decisione penale (art. 39 cpv. 1 e 259 cpv. 1 AP-DPA). Occorre dunque stilare un atto d’accusa. Perciò in questi casi il capoverso 2 riprende i requisiti dell’articolo 325 CPP adeguandoli alle particolarità della procedura penale amministrativa. L’articolo 325 capoverso 1 lettera e CPP non è ripreso poiché il procedimento penale amministrativo non contempla il danneggiato.
Il capoverso 3 riprende l’articolo 325 capoverso 2 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Non sussiste infatti alcun motivo per non riprendere questo disciplinamento nella DPA, tanto più che la ripresa permette di chiarire una questione lasciata aperta dal vigente articolo 73 capoverso 2 DPA415.
Art. 278 Altre indicazioni e richieste
L’articolo 278 riprende l’articolo 326 adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Completa l’articolo precedente che definisce il contenuto dell’atto d’accusa. L’articolo 326 capoverso 1 lettera a CPP non è ripreso, poiché il procedimento penale amministrativo non prevede l’accusatore privato. Non è ripreso neppure l’articolo 326 capoverso 1 lettera g CPP, poiché le decisioni giudiziarie successive riguardano in particolare la revoca della sospensione condizionale (art. 46 CP) o il ripristino dell’esecuzione nei confronti del liberato condizionalmente (art. 89 CP)416. Si tratta di decisioni per le quali secondo il diritto in vigore e secondo l’AP-DPA l’unità amministrativa non è competente.
Art. 279 Notificazione dell’atto d’accusa
L’articolo 279 riprende l’articolo 327 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Completa i due articoli precedenti che definiscono il contenuto dell’atto
415 TF, 12.11.2021, 6B_938/2020, consid. 2.4 (sentenza pubblicata nella DTF 148 IV 96, tuttavia senza la consid. 2.4)
416 CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 326 N 4c