Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 151Fedlex · Rapporto esplicativo
sono sostituiti rispettivamente da «classement» e «abbandono», conformemente alla terminologia dell’articolo 259 AP-DPA.
Art. 285 Apertura del procedimento su domanda
L’articolo 285 riprende il vigente articolo 85 DPA con una modifica materiale. I capoversi 1, 2, 4 e 5 corrispondono ai capoversi 1-4 del vigente articolo 85 DPA. Il capoverso 3 è invece nuovo e riprende il tenore dell’articolo 411 capoverso 2 CPP prevedendo per l’istanza di revisione di cui all’articolo 284 capoverso 1 lettera b AP-DPA (sentenza penale successiva inconciliabile con il decreto o la decisione penale) un termine di 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Nel diritto vigente le istanze di revisione non sono soggette ad alcun termine. Anche se di solito il richiedente non attende troppo a lungo per presentare la sua istanza dopo l’individuazione del motivo di revisione, per non correre il rischio che la sua istanza sia considerata abusiva417, la ripresa del disciplinamento del CPP permette di rispettare l’obiettivo dell’adeguamento dell’AP-DPA al CPP e di eliminare qualsiasi dubbio quando l’autorità competente valuta se il richiedente ha agito in tempo utile dopo l’individuazione del motivo di revisione. Si evita in tal modo la questione delicata dell’applicazione per analogia di una regola del CPP più precisa di quella equivalente del DPA.
Art. 286 Apertura del procedimento d’ufficio
L’art. 286 riprende senza modifiche sostanziali il vigente articolo 86 DPA.
Art. 287 Annullamento della decisione anteriore
L’articolo 287 riprende senza modifiche sostanziali il vigente articolo 87 DPA. Nelle versioni francese e italiana del capoverso 1 «non-lieu» e «non doversi procedere» sono sostituiti rispettivamente da «classement» e «abbandono», conformemente alla terminologia dell’articolo 259 AP-DPA.
Art. 288 Rigetto del motivo di revisione
L’articolo 288 riprende il vigente articolo 88 DPA con due modifiche. Al capoverso 3 si rinuncia alla notifica per lettera raccomandata che è inutile ed erronea quando la notifica deve essere effettuata mediante pubblicazione. Inoltre, nel capoverso 4 il termine di reclamo è abbreviato da trenta a dieci giorni come negli altri casi di reclamo dell’AP-DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 298 cpv. 1 e 305 cpv. 2 AP-DPA).
Art. 289 Sentenze delle giurisdizioni di primo grado
L’articolo 289 riprende il vigente articolo 89 DPA inserendo nel testo la nozione di «giurisdizioni di primo grado» già utilizzata nel titolo marginale. Tale nozione corrisponde meglio al testo dell’articolo 276 AP-DPA e al suo titolo marginale e comprende la Corte penale del Tribunale penale federale quando è competente la giurisdizione federale (v. p. es. art. 50 cpv. 2 LFINMA).
417 CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 411 N 5 e i riferimenti citati.