Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo
sono impedimenti a procedere. Il capoverso 4 è tuttavia giustificato per ragioni di chiarezza. Anche quando la richiesta è manifestamente stata presentata senza rispettare il termine, l’unità amministrativa deve trasmetterla al giudice, eventualmente invitandolo a constatare che non è valida, poiché soltanto il giudice può pronunciarsi sulla sua validità, se del caso in una decisione impugnabile di abbandono (art. 329 cpv. 4 CPP).
Il capoverso 5 riprende il vigente articolo 77 capoverso 4 DPA. Ciò è giustificato dal legame tra la decisione riguardante l’obbligo di pagamento o restituzione e il procedimento penale amministrativo.
Art. 282 Revoca della decisione penale o dell’istanza di giudizio di un giudice
L’articolo 282 modifica il vigente articolo 78 DPA. Nella misura in cui l’istanza di giudizio può essere già presentata con l’opposizione al decreto penale o al decreto di confisca (art. 274 AP-DPA), e non soltanto dopo la notificazione della decisione penale o della decisione di confisca (art. 275 AP-DPA), l’articolo 282 capoverso 1 menziona queste quattro decisioni. Per le ragioni illustrate nel numero 3.1.2, si propone di abolire la qualità di parte del MPC e quindi di riformulare di conseguenza l’articolo 282 capoverso 1. Nelle versioni francese e italiana del capoverso 3 «suspendu» / «è tolto» è sostituito da «classé» / «abbandonato», conformemente alla terminologia dell’articolo 259 AP-DPA.
Art. 283 Appello
L’articolo 283 disciplina il rimedio giuridico contro le decisioni dei tribunali di primo grado, vale a dire l’appello secondo gli articoli 398 e seguenti CPP. Il titolo marginale è pertanto adeguato di conseguenza.
L’articolo 283 capoversi 1 e 2 modifica il vigente articolo 80 DPA in due punti. Da una parte il capoverso 1 menziona i tribunali di primo grado e non più i tribunali cantonali, essendo questa formulazione più precisa e includendo in tal modo anche la Corte penale del TPF. A volte quest’ultima è infatti competente in virtù della legislazione speciale (v. p. es. art. 50 cpv. 2 LFINMA). Dall’altra, per le ragioni illustrate al numero 3.1.2, è abolita la qualità di parte del MPC e ne consegue la riformulazione del capoverso 2.
Alla stregua dell’articolo 281 capoverso 3 AP-DPA, il capoverso 3 dichiara il CPP applicabile alla procedura dinanzi alla giurisdizione d’appello, salvo disposizioni derogatorie dell’AP-DPA. Sotto il profilo materiale riprende quindi il vigente articolo 82 DPA.
Art. 284 Revisione dei procedimenti chiusi dalle autorità di perseguimento penale
amministrativo. Decisioni dell’autorità di perseguimento penale amministrativo.
Motivi di revisione
Il capo quarto della DPA vigente diventa il capo quinto dell’AP-DPA. Il titolo del capo quinto è modificato per precisare che disciplina soltanto la procedura di revisione dei procedimenti chiusi da un’autorità di perseguimento penale amministrativo. I procedimenti chiusi da un’autorità giudiziaria sono infatti retti dal CPP (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA).
L’articolo 284 riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 84 DPA. Nelle versioni francese e italiana della frase introduttiva del capoverso 1 «non-lieu» e «non doversi procedere»