Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
portato all’introduzione dell’espressione «collaborazione di terzi» e dei comportamenti contemplati, non è necessario sostituire tale espressione con un’altra, in particolare con «in banda», oppure cancellarla dal capoverso 3.
Art. 15 Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Alla stregua dell’articolo 15 vigente, l’articolo 15 prevede un reato di falsità in documenti con caratteristiche speciali in particolare rispetto agli articoli 251 e 253 CP118.
L’articolo 15 riprende l’articolo 15 della DPA vigente, con le modifiche risultanti dalla legge federale sull’armonizzazione delle pene, adottata dal Parlamento il 17 dicembre 2021119.
Diversamente dal diritto penale ordinario (art. 251, n. 1, cpv. 2 CP), l’attuale articolo 15 DPA non punisce la falsità ideologica privata, ossia la falsità ideologica nel documento di un privato attestante fatti con implicazioni giuridiche che non corrispondono a verità (il fatto attestato dal documento e il fatto reale non coincidono; «private Falschbeurkundung»)120. Neppure l’articolo 251 CP è applicabile in questo contesto poiché si tratta di un silenzio qualificato della legge121. La falsità ideologica commessa da un privato non è quindi punibile nel diritto penale amministrativo né in virtù dell’articolo 15 DPA vigente né in virtù dell’articolo 251 CP, che non è applicabile per analogia. Occorre allora stabilire se l’articolo 15 debba in futuro punire la falsità ideologica privata nel diritto penale amministrativo. Le discussioni all’interno del gruppo di lavoro non hanno tuttavia evidenziato la necessità di una tale modifica. Si può inoltre supporre che l’amministrazione sia maggiormente in grado di un privato di premunirsi o di difendersi dalla falsità ideologica privata, il che giustifica la non punibilità nel senso esposto sopra e la summenzionata differenza tra il diritto penale amministrativo e il diritto penale ordinario. Inoltre, nel diritto penale ordinario, la punibilità della falsità ideologica privata pone alcuni problemi ed è criticata dalla dottrina; questo basta per essere molto prudenti nell’analizzare l’opportunità di prevedere tale reato nel diritto penale amministrativo. Tenuto conto degli elementi citati, il capoverso 1 non prevede la punibilità della falsità ideologica privata. Anche se l’articolo 15 AP-DPA non punisce tale falsità, in determinati casi un tale documento può costituire uno strumento di inganno ai sensi dell’articolo 14 AP-DPA.
Il capoverso 1 lettera 2 riprende l’espressione «fatto importante per l’attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione», contenuta nel numero 1 comma 2 vigente. Il gruppo di lavoro ha discusso della sua interpretazione e quindi dell’eventuale necessità di precisare nella legge tale espressione non del tutto chiara. Essa lascia tuttavia chiaramente intendere che deve trattarsi di un fatto la cui importanza giuridica è connessa all’attuazione della legislazione amministrativa, il che sembra del tutto evidente. L’uso dell’aggettivo «importante» evidenzia inoltre un elemento restrittivo della fattispecie legale rispetto all’articolo 253 CP122. Esso costituisce in tal senso l’elemento più importante del sintagma. Il gruppo di lavoro non ha pertanto chiesto di modificarlo. In ogni caso, alla luce di quanto precede, si può presumere che precisarlo sia compito della giurisprudenza.
Il capoverso 2 riprende l’articolo 15 numero 2 della DPA vigente.
118 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 15 N 2
119 FF 2021 2997
120 DTF 108 IV 180, consid. 3b e i riferimenti citati; BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 15 N 14 seg. e i riferimenti citati
121 DTF 108 IV 180, consid. 3d e i riferimenti citati; BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 15 N 15 e i riferimenti citati
122 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 15 N 22