Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Per quanto riguarda il decreto penale (in procedura ordinaria), occorre rilevare che è motivato soltanto nella misura in cui si scosta in misura sostanziale dal verbale finale (art. 267 cpv. 2 AP-DPA). Il verbale finale costituisce così parte integrante della decisione e deve essere consegnato con il decreto penale se necessario per la comprensione di quest’ultimo228. Quando un procedimento penale amministrativo ha per oggetto diversi imputati, lo stretto legame tra i fatti imputati agli uni e agli altri può far sì che venga redatto un solo verbale finale. Se il diritto di consultazione deve essere concesso a un terzo in relazione con un decreto penale passato in giudicato che riguarda un solo imputato, deve quindi essere consegnato anche il verbale finale che può permettere al terzo di venire a conoscenza dei fatti contestati agli altri imputati anche se il procedimento penale amministrativo nei loro confronti non è ancora terminato. La stessa problematica può presentarsi in relazione con decisioni di non entrata in materia o di abbandono riguardanti più imputati. In tal caso, l’autorità dovrà eseguire la stessa ponderazione di interessi che per la consegna della decisione medesima. Se del caso, sono possibili le medesime soluzioni (anonimizzazione, oscuramento, clausola di confidenzialità ecc.).
Il capoverso 1 lettera b disciplina la consultazione delle decisioni penali e di confisca (art. 273 AP-DPA). Queste decisioni possono essere consultate nei sei mesi successivi alla loro notificazione. Il principio della pubblicità della giustizia implica infatti che il diritto di consultare le decisioni dei tribunali sia accordato immediatamente, senza attenderne il passaggio in giudicato, come è il caso quando queste decisioni sono pronunciate in udienza pubblica229. Nel diritto penale amministrativo, la medesima esigenza deve quindi valere per le decisioni che, alla stregua delle sentenze di prima istanza, interrompono il decorso della prescrizione, vale a dire la decisione penale e quella di confisca (art. 11 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 273 AP-DPA)230. Queste decisioni costituiscono inoltre le ultime decisioni rese dalle autorità di perseguimento penale amministrativo. In caso di contestazione, si pronuncia il giudice.
Il capoverso 1 lettera c disciplina la consultazione dei decreti di non luogo a procedere (art. 102 AP-DPA) e di abbandono (art. 261 AP-DPA). Conformemente alla succitata giurisprudenza, per consultare queste decisioni occorre un interesse degno di protezione231. La consultazione è possibile soltanto dopo il passaggio in giudicato.
Il capoverso 2 disciplina la consultazione delle decisioni del capoverso 1 una volta scaduti i termini ivi previsti. Come nel capoverso 1, la consultazione non richiede alcun interesse degno di protezione232, fatti salvi i decreti di non luogo a procedere e di abbandono233. In via di principio è possibile soltanto una consultazione sotto forma anonima od oscurata. Anche in questi casi l’autorità deve effettuare una ponderazione degli interessi in presenza. Può approdare alla conclusione che la decisione può essere consultata nella sua interezza. Per il rimanente, le modalità della consultazione equivalgono a quelle del capoverso 1 e le osservazioni precedenti valgono anche in questo contesto.
228 TPF 2021 201, consid. 6.9
229 TF, 21.6.2016, 1C_123/2016, consid. 3.6, 3.8, 3.9
230 BSK VStrR-BURRI/EHMANN, art. 70 N 45; v. in questo senso una sentenza del 2016 del tribunale cantonale di Lucerna secondo cui la pratica sulla consultazione delle sentenze non ancora passate in giudicato non può essere applicata ai decreti d’accusa non passati in giudicato perché soltanto i decreti d’accusa passati in giudicato hanno l’effetto di una sentenza (citato da BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in: DONA- TSCH ANDREAS/LIEBER VIKTOR/SUMMERS SARAH/WOHLERS WOLFGANG (a c. di), Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a ed., Zurigo 2020, art. 69 N 7)
231 Cfr. nello stesso senso le Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, n. 4.1 (documento disponibile soltanto in francese e tedesco nel sito www.ssk-cps.ch > Recommandations)
232 DTF 147 I 463, consid. 3.1.1; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 69 N 20a; cfr. anche le Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, n. 3.2 (documento disponibile soltanto in francese e tedesco nel sito www.ssk-cps.ch > Recommandations)
233 DTF 134 I 286, consid. 5 e 6, 137 I 16, consid. 2.4