Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Nell’ambito della ponderazione di interessi da eseguire nel singolo caso, l’autorità deve considerare che determinati interessi specifici alla consultazione – ad esempio quelli dei giornalisti, dei ricercatori e degli avvocati – hanno in linea di massima maggiore importanza234.
L’interesse legittimo dei giornalisti a consultare le decisioni che mettono fine a un procedimento risulta infatti dalla funzione di controllo dei media235, ma non si estende per forza a tutti gli atti236. Il capoverso 3 tiene conto di questa giurisprudenza sancendo una presunzione legale. La consultazione di una decisione può essere rifiutata soltanto in caso di abuso. La presunzione non varrà quindi per chi si pretende giornalista soltanto per l’occasione ma varrà invece ad esempio per la persona che invia periodicamente una newsletter relativa al settore del diritto che è oggetto della decisione.
Art. 70 Obbligo del segreto
La presente disposizione riprende l’articolo 73 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
I membri delle autorità di perseguimento penale amministrativo e i loro collaboratori, i periti e gli interpreti ufficiali, sono tenuti al segreto d’ufficio conformemente all’articolo 320 CP che tutela, da una parte, la sfera privata dei partecipanti alla procedura e, dall’altra, l’interesse della giurisdizione penale amministrativa di non essere ostacolata nell’esecuzione dei suoi compiti e di preparare le sue decisioni con calma237. Il capoverso 1 si limita a richiamare il loro obbligo del segreto che è giustificato enunciare espressamente alla stregua dell’articolo 73 capoverso 1 CPP. Dal punto di vista materiale la disposizione deve essere interpretata alla luce dell’articolo 320 CP, come il citato articolo del CPP. Soltanto la terminologia è adeguata alle particolarità della procedura penale amministrativa. La nozione di «membri delle autorità» è conservata nella misura in cui l’Amministrazione federale decentralizzata comprende anche autorità collegiali, come ad esempio la Commissione federale delle case da gioco, i cui membri sono nominati dal Consiglio federale e che costituisce l’autorità giudicante nell’ambito della procedura penale amministrativa (art. 94 e 134 LGD).
Il capoverso 2 riprende l’articolo 73 capoverso 2 CPP, fatta eccezione per la menzione dell’accusatore privato, perché la procedura penale amministrativa non conosce tale figura. Per il resto, la disposizione deve quindi essere interpretata come l’articolo 73 capoverso 2 CPP. Ciò significa che riguarda gli «altri partecipanti alla procedura» secondo l’articolo 73 capoverso 1 AP-DPA che riprende l’articolo 105 capoverso 1 CPP. Contrariamente alle persone di cui all’articolo 70 capoverso 1 AP-DPA, gli altri partecipanti alla procedura non sottostanno ad alcun obbligo di conservare il segreto su fatti di cui sono venuti a conoscenza in relazione con un procedimento penale amministrativo238. Orbene, l’interesse pubblico del procedimento o un interesse privato preponderante può imporre loro l’obbligo di non divulgare determinati fatti. Il fatto che l’imputato possa essere assoggettato a un tale obbligo è controverso nella dottrina239. Anche in questo ambito la nuova disposizione deve essere interpretata come l’articolo 73 capoverso 2 CPP.
234 DTF 147 I 407, consid. 6.4.2
235 DTF 137 I 16, 147 I 463, consid. 3.1.2
236 DTF 147 I 463, consid. 3.1.3 e 5.4.1
237 Cfr. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 1 e i riferimenti citati
238 Cfr. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 1 e 13 e i riferimenti citati
239 Per una presentazione della controversia, cfr. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 14 segg.