Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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legislatore federale ha fatto uso della competenza conferitagli adottando la legge federale del 23 dicembre 2011281 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes).
Art. 121 Imputato
L’articolo 121 modifica il vigente articolo 39 DPA.
I capoversi 1 e 2 riprendono l’articolo 157 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Il capoverso 3 riprende, nella più ampia misura possibile, l’articolo 158 capoverso 1 CPP, che riguarda le informazioni da fornire all’imputato all’inizio del primo interrogatorio. Le informazioni devono essergli fornite dal responsabile dell’inchiesta (art. 36 cpv. 1 AP-DPA) o dalla polizia che agisce in virtù degli articoli 39 o 57 capoverso 4 AP-DPA. Il vigente articolo 39 capoverso 2 DPA non prevede l’obbligo di fornire le informazioni essenziali menzionate dall’articolo 158 capoverso 1 CPP. In caso di carcerazione, ciò è contrario all’articolo 31 capoverso 2 Cost. Nella prassi le unità amministrative hanno introdotto l’obbligo di informare l’imputato in merito all’inchiesta e ai suoi diritti. L’articolo 121 capoverso 3 unifica e codifica questa prassi, riprendendo nella misura del possibile l’articolo 158 CPP.
Il capoverso 3 lettera a riprende sostanzialmente l’articolo 158 capoverso 1 lettera a CPP e il vigente articolo 39 capoverso 2 primo periodo DPA. Si tratta dell’informazione sulle pendenze a carico dell’imputato, il che implica che egli deve essere informato sull’apertura di un procedimento penale amministrativo nei suoi confronti nonché sui fatti che gli sono imputati e sulla qualificazione giuridica di questi ultimi282.
Il capoverso 3 lettera b riprende l’articolo 158 capoverso 1 lettera b CPP. L’informazione riguarda la facoltà di non rispondere e di non collaborare, sancita dall’articolo 80 AP-DPA, che riprende l’articolo 113 CPP. Tale facoltà è l’espressione del principio nemo tenetur se ipsum accusare, valido anche per il procedimento penale amministrativo. Il vigente articolo 39 capoverso 2 secondo periodo DPA non prevede questo obbligo d’informazione, il che non impedisce al funzionario inquirente di informare l’imputato del suo diritto. La disposizione prevede tuttavia che il funzionario inquirente inviti l’imputato «a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa», il che è in forte contraddizione con il principio nemo tenetur283. Quindi la disposizione non va ripresa.
Il capoverso 3 lettera c riprende l’articolo 158 capoverso 1 lettera c CPP. L’informazione riguarda il diritto fare appello a un difensore o di chiedere un difensore d’ufficio, previsto dagli articoli 82 e seguenti AP-DPA, che riprendono gli articoli 127-135 CPP.
Il capoverso 3 lettera d riprende l’articolo 158 capoverso 1 lettera d CPP. L’informazione riguarda il diritto di essere assistito da un traduttore o da un interprete previsto dall’articolo 92 AP-DPA, che riprende l’articolo 68 CPP.
Il capoverso 4 riprende l’articolo 158 capoverso 2 CPP, che va letto in combinazione con l’articolo 141 capoverso 1 secondo periodo CPP, ripreso dall’articolo 105 capoverso 1 secondo periodo da cui risulta l’impossibilità assoluta di utilizzare gli interrogatori dell’imputato se questi
281 RS 312.2
282 Cfr. CR CPP-VERNIORY, art. 158 N 11 e 13-15
283 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 15 seg.