Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’unità amministrativa (art. 39 e 57 cpv. 4 AP-DPA). Quest’ultima indica alla polizia in che qualità deve essere interrogata la persona in questione.

Art. 123 Posizione giuridica

L'articolo 123 riprende l'articolo 180 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Pertanto non riprende il disciplinamento riguardante l’accusatore privato, poiché il diritto penale amministrativo non conosce tale istituto giuridico.

Art. 124 Interrogatorio

L'art. 124 riprende l'articolo 181 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Pertanto non riprende il disciplinamento riguardante l’accusatore privato, poiché il diritto penale amministrativo non conosce tale istituto giuridico. Inoltre, poiché secondo l’articolo 180 capoverso 1 CPP soltanto le persone informate sui fatti che si costituiscono accusatori privati sono tenute a deporre, la presente ipotesi non è ripresa all’articolo 124 AP-DPA.

Art. 125 Testimoni. Definizione

L’articolo 125 modifica il vigente articolo 41 DPA.

Contrariamente all’articolo 162 CPP, il vigente articolo 41 capoverso 1 DPA limita la possibilità di interrogare testimoni al caso in cui i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo. La sussidiarietà di questo mezzo di prova si spiega con il fatto che all’origine il procedimento penale amministrativo si svolgeva soprattutto per scritto ed era considerato un derivato del procedimento amministrativo. Per i motivi illustrati nel commento agli articoli 103–105 AP-DPA, ciò non è più giustificabile. È quindi opportuno lasciare, come nel procedimento penale ordinario, la libera scelta dei mezzi di prova da utilizzare alla competente unità amministrativa, fermo restando che i principi della proporzionalità e dell’economia procedurale implicano la rinuncia a mezzi di prova inutili. Il vigente articolo 41 capoverso 1 DPA è pertanto abrogato.

Il vigente articolo 41 capoverso 2 DPA contiene rinvii a disposizioni del CPP ora riprese dagli articoli 125–139 AP-DPA, compresi l’articolo 162 CPP, che definisce il termine «testimone», l’articolo 177 CPP, che disciplina l’interrogatorio di testimoni, e l’articolo 167 CPP in sostituzione dell’articolo 48 della legge del 4 dicembre 1947288 di procedura civile federale, che disciplina le indennità. L’articolo 166 CPP non è ripreso poiché nel procedimento penale amministrativo non vi è una persona lesa.

Il vigente articolo 41 capoverso 3 DPA non è ripreso. Esso prevede infatti che l’imputato e il suo difensore abbiano il diritto di presenziare all’interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive, una modalità del diritto di partecipare all’assunzione delle prove disciplinata ora dall’articolo 95 AP-DPA.

L'articolo 125 riprende quindi l'articolo 162 CPP.

288 RS 273