Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
Inoltre, quattro Cantoni688 fanno valere che la disposizione prevede una procedura spropor- zionata per quanto riguarda i suoi costi oppure non sufficientemente semplice e rapida. Uno di questi689 spiega al riguardo che, ad esempio, se constatano che un imputato non è in grado di pagare le spese giudiziarie affinché la Confederazione entri in materia, dovranno svolgere procedure di rimborso fastidiose che genereranno costi significativi i quali niente indica che saranno assunti. L’articolo 300 AP-DPA dovrebbe dunque prevedere modalità semplici di as- sunzione da parte della Confederazione delle spese supplementari risultanti per i Cantoni dal trasferimento di competenze ai loro giudici dei provvedimenti coercitivi e dall’ampiamento delle competenze giudiziarie dei loro tribunali.
Un Cantone690, infine, fa valere che «nel momento in cui viene coinvolto un Giudice dei prov- vedimenti coercitivi, ossia durante l’inchiesta preliminare, non è ancora prevedibile l’esito della procedura (la quale potrebbe concludersi anche con un abbandono)» e che occorre dunque «adattare la normativa attuale alla nuova situazione e che debba perciò essere adot- tata una normativa analoga all’art. 65 LOAP, che è di facile applicazione: il rimborso della Confederazione dovrà avvenire a prescindere dal possibile esito e dalla solvibilità dell’even- tuale condannato, come per i procedimenti penali federali».
4.87 Art. 303: Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti coercitivi ingiustificati e carcerazione di durata eccessiva
Un Cantone691 osserva che al capoverso 3 sarebbe opportuno eliminare il lavoro di pubblica utilità in quanto non costituisce una forma d’esecuzione.
4.88 Art. 304: Terzi
Secondo un Cantone692 non è giustificato, come previsto al capoverso 3, fare attendere i terzi danneggiati fino alla decisione finale poiché il procedimento può durare più anni. Occorre al contrario rendere il più rapidamente possibile una decisione sul loro indennizzo.
4.89 Art. 310: Disposizioni transitorie. Diritto applicabile
Un partecipante693 fa valere che gli articoli 310 capoverso 1 e 311 capoverso 2 AP-DPA disci- plinano solo insufficientemente la questione del diritto transitorio, in particolare per quanto ri- guarda i sigilli nell’ipotesi di un reclamo pendente dinanzi al TF. Contrariamente al CPP, che dedica disposizioni transitorie alla procedura di ricorso (art. 453 segg. CPP), l’AP-DPA non si pronuncia assolutamente in merito e potrebbe addirittura lasciare intendere che la DPA rive- duta sarà applicabile immediatamente alle procedure di ricorso. A dipendenza della natura dei reclami in gioco dinanzi al TF, ciò potrebbe rendere i ricorsi pendenti senza oggetto, il che non può essere nelle intenzioni dell’AP-DPA.
4.90 Art. 311: Competenza
Il TPF694 approva il fatto che le procedure di apposizione dei sigilli pendenti dinanzi alla sua Corte dei reclami penali al momento dell’entrata in vigore della DPA riveduta continueranno a
688 AG, pag. 4; LU, pag. 3 seg.; NW, pag. 4; VD, pag. 3
689 VD, pag. 4
690 TI, pag. 4
691 AG, pag. 4
692 AG, pag. 4
693 UNIL, pag. 13
694 TPF, pag. 4