Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
4.85 Art. 292: Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc.
Un Cantone673 e un tribunale674 fanno valere che non spetta ai Cantoni con i loro soli mezzi finanziari potenziare gli effettivi delle loro giurisdizioni competenti in materia di diritto penale amministrativo affinché siano in grado di affrontare l’aumento delle competenze derivante dall’AP-DPA, quando questa materia rientra esclusivamente nel diritto federale. Secondo il tribunale675 una parte delle multe, delle pene pecuniarie, dei valori patrimoniali confiscati, dei risarcimenti e del ricavo degli oggetti confiscati e realizzati dovrebbe essere direttamente (e non solo per il tramite indiretto della perequazione) servire a indennizzare i Cantoni per gli oneri strutturali assunti per affrontare i nuovi compiti imposti loro dal diritto penale amministra- tivo.
4.86 Art. 300: Rimborso delle spese al Cantone
Un Cantone676 approva il fatto che il capoverso 1, ripreso dal diritto in vigore, sarà ugual- mente applicabile ai giudici dei provvedimenti coercitivi. Cinque Cantoni677, un’organizza- zione678 e un tribunale679 giudicano per contro insufficiente la compensazione finanziaria pre- vista per i Cantoni. Tre di questi partecipanti680 precisano che il rimborso delle spese previsto da questa disposizione non sarà sufficiente per coprire i nuovi oneri connessi ai compiti (fede- rali) eseguiti dalle autorità cantonali, in particolare le spese d’esercizio supplementari (poten- ziamento del personale, ampliamento dei locali, ecc.). Infatti, come precisato da tre Can- toni681, l’indennizzo da parte della Confederazione esclude gli onorari e le diarie degli
impiegati cantonali, per cui le corrispondenti risorse di personale dovranno essere assunte dai Cantoni. Un Cantone682 aggiunge che lo stesso vale per le spese infrastrutturali. Orbene, secondo due Cantoni683, in caso di mantenimento delle competenze attribuite alle autorità cantonali occorre prevedere una copertura totale delle spese connesse a queste compe- tenze. Due altri Cantoni respingono la disposizione proposta in quanto le spese di perso- nale684 e infrastrutturali685 costituiscono la parte maggiore. Un altro Cantone686 rileva che la limitazione dell’indennizzo rende praticamente impossibile qualsiasi aumento delle risorse di personale dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Un altro Cantone ancora687 ritiene che «qualora non fosse creato il nuovo Ufficio federale», il rimborso proposto dovrebbe te- nere conto «anche della mancata assunzione di costi afferenti la creazione e il funzionamento della nuova autorità (personale, infrastruttura)».
673 FR, pag. 2
674 TMC/TAPEM VS, pag. 2
675 TMC/TAPEM VS, pag. 2
676 SO, pag. 4
677 LU, pag. 3 seg.; NW, pag. 4; TI, pag. 3 e 4; VD, pag. 3; VS, pag. 2
678 CDDGP, pag. 2
679 TMC/TAPEM VS, pag. 2
680 TI, pag. 3 seg.; VS, pag. 2; TMC/TAPEM VS, pag. 2
681 BS, pag. 1; NW, pag. 4; S, allegato, pag. 1 seg.
682 NW, pag. 4
683 TI, pag. 3 seg.; VS, pag. 2
684 LU, pag. 4; NW, pag. 4
685 NW, pag. 4
686 SG, allegato, pag. 1 seg.
687 TI, pag. 3 seg.