Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

all’articolo 282 capoverso 3 CPP – in quanto apporta chiarezza – secondo cui, ormai, i dispo- sitivi GPS che servono unicamente a localizzare una persona senza allestire un profilo di mo- vimento sono considerati facenti parte dell’osservazione.

Uno di questi Cantoni706 non comprende tuttavia perché i dati in tal modo generati non pos- sano essere impiegati in un procedimento penale, ma soltanto i rapporti di osservazione sta- biliti sulla base di questi dati. Spiega che poiché i dati tecnici e i rapporti d’osservazione hanno il medesimo contenuto, l’impiego dei dati tecnici non costituisce uno svantaggio per la persona osservata. Per contro, il divieto di impiegare questi dati rende il procedimento netta- mente più complesso, dato che occorre stilare un rapporto potenzialmente lungo invece di semplicemente stampare una mappa.

5.4 Legge sulle multe disciplinari (LMD)707

5.4.1 Art. 1 cpv. 3: Principi

Un Cantone708 approva espressamente l’adeguamento di questa disposizione nel quadro della revisione della DPA.

5.5 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) 709

5.5.1 Art. 24 cpv. 1 lett. a: Procedimenti penali pendenti

Un Cantone710 approva espressamente l’adeguamento di questa disposizione nel quadro della revisione della DPA.

5.6 Legge sui sussidi711

5.6.1 Art. 39 cpv. 1: Procedimento penale

Tre Cantoni712 reputano pertinente il mantenimento dello statu quo. In particolare occorre evi- tare che una competenza delle autorità giudiziarie cantonali possa entrare in linea di conto in questo settore.

5.7 Legge sull’IVA713

5.7.1 Art. 100: Infrazioni commesse nell’azienda

Un partecipante714 chiede di rinunciare ad abrogare questa disposizione e di mantenere l’im- porto di 100 000 franchi. Nel settore dell’IVA questo importo è infatti corretto e appropriato, per cui non è opportuno abrogare la disposizione. Nel settore fiscale, in particolare, è impor- tante poter condurre procedure penali nei confronti delle imprese. La ragioni principali, in par- ticolare, nel settore dell’IVA, sono che sovente è difficile identificare la persona responsabile, che questa persona in genere non agisce né intenzionalmente né nel proprio interesse, che le pene pecuniarie che possono essere pronunciate sono sovente molto elevate e compi- scono in modo sproporzionato gli impiegati delle imprese, che per gli impiegati è difficilmente

706 AG, pag. 4

707 RS 314.1

708 NW, pag. 1

709 RS 330

710 NW, pag. 1

711 RS 616.1

712 JU, pag. 1; SH, pag. 3 seg.; SO, pag. 1

713 RS 641.20

714 Organo consultivo IVA, n. 16-19