Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

essere opportuno rinunciare a un’istruzione onerosa volta a identificare la persona fisica re- sponsabile e sanzionare al suo posto l’impresa. Un simile disciplinamento può pure contri- buire ad attenuare la pressione sugli impiegati, il che è nell’interesse dell’impresa, poiché un’esposizione eccessiva al diritto penale può condurre a una penuria di personale qualificato in settori specializzati. Ciò non dovrebbe tuttavia aumentare la responsabilità penale delle im- prese in tutta l’economia poiché le esigenze dei diversi settori sono troppo differenti. Il diritto vigente offre un approccio differenziato che ne tiene conto adeguatamente.

4.6 Art. 8: Multe

Un’organizzazione146 è favorevole a una riflessione approfondita sulla natura e la portata della considerazione del principio delle multe disciplinari nel diritto penale amministrativo. Si pone la questione se la procedura della multa disciplinare dovrebbe essere obbligatoria fino a un determinato importo, visti i suoi vantaggi in termini di efficacia. Appare inoltre sensato iscrivere la procedura delle multe disciplinari in determinati atti normativi (p.es. l'ordinanza del 19 giugno 1995147 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) o prevederla per determinate infrazioni per le quali è manifestamente efficace. Inoltre, si pone la questione se e in quali circostanze la situazione personale ed economica dell’autore debba essere con- siderata per ridurre la sanzione: i vantaggi in termini di efficacia della procedura della multa disciplinare devono essere ignorati nei casi concreti in cui la pena comminata all’autore è sproporzionata.

4.7 Art. 9: Concorso di reati

Un Cantone148 ritiene che la deroga relativa al concorso di reati rispetto al diritto penale ordi- nario non convinca in linea di principio ma che sia accettabile nel quadro del grande numero di cause del diritto sulle contravvenzioni. Aggiunge che questa deroga nel settore dei delitti secondo la lettera b non è indicata in quanto implica un netto peggioramento della posizione dell’imputato.

Un partecipante149 considera sorprendente che l’applicazione dell’articolo 49 CP sia esclusa quando pene differenti sono pronunciate da autorità differenti. Afferma che la spiegazione per questa esclusione del principio dell’aumento della pena, ossia gli sforzi di coordinamento che sarebbero richiesti alle differenti autorità amministrative competenti, non corrisponde assolu- tamente più a quella formulata per la legge del 1974 e che il punto di vista espresso nel rap- porto disconosce completamente l’interesse dell’imputato a beneficiare del principio dell’arti- colo 49 CP. Aggiunge che è inammissibile far dipendere la sanzione da un elemento – ossia l’adizione di una o più autorità penali amministrative – che non alcuna pertinenza nella deter- minazione delle pene secondo l’articolo 47 CP. L’applicazione delle disposizioni dell’arti- colo 49 CP sarebbe dunque in particolare subordinata alla decisione di procedere o no a una riunione di procedimenti ai sensi dell’articolo 40 AP-DPA. Si creerebbe inoltre una disparità di trattamento tra l’imputato che ha commesso infrazioni amministrative trattate da una sola au- torità e quello che è confrontato con differenti autorità. Il legislatore si è tuttavia dimostrato in grado, con l’articolo 34 capoverso 3 CPP, di disciplinare le difficoltà che possono insorgere quando diverse autorità giudiziarie agiscono indipendentemente l’una dall’altra.

146 VFAS, pag. 2 seg.

147 RS 741.41

148 AG, pag. 3

149 UNIGE, pag. 4 seg.