Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
mente contraddittoria ed avulsa dalla realtà». Secondo l’articolo 72 capoverso 3 DPA, sol- tanto la decisione penale il cui giudizio del tribunale non è chiesto entro dieci giorni dalla sua notificazione è equiparata a una sentenza esecutiva. A contrario, non è equiparata a una sen- tenza esecutiva se il giudizio è chiesto. Lo stesso vale per il decreto d’accusa di cui all’arti- colo 354 capoverso 3 CPP, che in caso di opposizione sarebbe «da ritenere decaduto», non potendo quindi secondo il Tribunale federale avere qualità di sentenza di primo grado che estingue la prescrizione. Il Tribunale federale giunge alla medesima conclusione per la deci- sione contumaciale in caso di istanza di nuovo giudizio. Orbene, anche la decisione penale della DPA decade in caso di istanza di nuovo giudizio. Non si comprende dunque assoluta- mente come una decisione giuridicamente inesistente possa esplicare degli effetti sul decor- rere della prescrizione. A ciò si aggiunge che il Tribunale federale ritiene che la decisione pe- nale estingua la prescrizione poiché è pronunciata dopo un esame con completa cognizione, contrariamente al decreto penale di cui all’articolo 64 DPA, che si basa su un esame somma- rio e non estingue la prescrizione. Ciò non è vero. Il decreto penale è infatti preceduto dal processo verbale finale che viene steso quando il funzionario inquirente reputa completa l’in- chiesta (art. 61 cpv. 1 DPA). Tale documento deve descrivere la fattispecie dell’infrazione ed essere notificato all’imputato per dargli modo di spiegarsi (art. 61 cpv. 2 e 3 DPA). Il decreto penale deve parimenti descrivere la fattispecie e se diverse sostanzialmente dal processo verbale finale, le divergenze vanno enunciate e motivate succintamente. Insomma, secondo il testo legale questa procedura non ha nulla di sommario. Soltanto la procedura del decreto penale in procedura abbreviata secondo l’articolo 65 DPA ha carattere sommario. La proce- dura ordinaria del decreto penale è perciò del tutto simile a quella della decisione penale, che d’altronde spesso ne è la semplice fotocopia. Trattando le due decisioni diversamente dal punto di vista della prescrizione, il Tribunale federale distingue dunque arbitrariamente due situazioni che invece sono uguali. Come esposto in precedenza, il Tribunale federale ricono- sce alla decisione penale un effetto interruttivo della prescrizione in quanto è preceduta da una procedura contradditoria con ampi diritti di partecipazione dell’imputato. Anche questo argomento è infondato poiché «l'aspetto cardine del diritto di essere sentito e di partecipa- zione di ogni imputato è certamente quello di chiedere ed ottenere l'assunzione di mezzi di prova a sua discolpa». Orbene, nella prassi i funzionari inquirenti evitano di pronunciarsi sulle richieste di prove nelle decisioni indipendenti impugnabili dinanzi al Tribunale federale se- condo l’articolo 27 DPA, facendolo piuttosto nel processo verbale finale, nel decreto penale o nella decisione penale. Secondo la legge, tali questioni non possono essere impugnate sepa- ratamente ma soltanto insieme con il decreto penale (art. 61 cpv. 4 DPA) o alla decisione pe- nale. L’esiguo numero di ricorsi al Tribunale federale in materia di rifiuto di prove conferma questa prassi. «I diritti di partecipazione all'istruttoria dell'imputato non sono perciò effettivi». La situazione è dunque paragonabile a quella del decreto d’accusa di cui all’articolo 318 ca- poverso 3 CPP, e «la distinzione essenziale che il Tribunale federale vede tra decisione pe- nale ex art. 70 DPA e decreto d’accusa ex art. 352 CPP in realtà quindi non esiste per
niente».
Un partecipante165 sostiene che la soluzione proposta è tanto più ingiustificata in quanto nel diritto penale amministrativo i termini di prescrizione dell’azione penale sono già più lunghi che nel diritto penale ordinario e la DPA prevede ancora la sospensione della prescrizione dell’azione penale (art. 11 cpv. 3), abolita nel diritto penale ordinario con la revisione della parte generale del CP. Un altro partecipante166 ritiene non sia auspicabile agevolare l’interru- zione della prescrizione nel diritto penale amministrativo e rammenta che durante i lavori par-
165 B&K, pag. 12 segg.
166 UNIGE, pag. 5 seg.