Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Aggiunge che in linea di principio occorrerebbe disciplinare la riscossione del recupero d’im- posta in questi atti legislativi. Inoltre, la medesima organizzazione179 spiega in sostanza che bisogna rinunciare ad abrogare l’articolo 105 capoverso 3 LIVA in quanto permette di correg- gere gli effetti negativi di un’applicazione dell’articolo 12 DPA nel settore dell’IVA. Il suddetto articolo della LIVA va dunque conservato e preso come esempio per tutte le altre leggi fiscali. In conclusione, l’applicazione dell’articolo 12 DPA dovrebbe essere esclusa per il settore fi- scale a beneficio di nuove disposizioni da inserire nelle leggi fiscali.

4.11 Art. 13: Autodenuncia

Un Cantone180 ritiene necessario chiarire la questione di chi debba constatare l’esenzione dalla pena e aggiunge che la pertinente procedura va disciplinata.

Un’organizzazione181 chiede di completare l’articolo 13 AP-DPA di modo che:

- nel diritto fiscale, in caso di dubbio su un obbligo fiscale, siano possibili autodenunce a ti-

tolo preventivo senza che una procedura penale sia avviata «automaticamente»;

- l’autodenuncia dell’impresa sia da sola sufficiente nel diritto fiscale e che se la procedura

penale viene estesa alle persone fisiche, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ac- cordi loro un termine supplementare affinché possano aderire all’autodenuncia;

- le persone fisiche che aderiscono all’autodenuncia non esauriscano il loro diritto «privato»

all’autodenuncia (precisando che la questione dell’unicità dell’autodenuncia in relazione alle imprese è già stata discussa in occasione della prevista revisione del diritto penale fi- scale);

- il diritto all’autodenuncia in materia fiscale si applichi soltanto all’imposta preventiva, alle

tasse di bollo e all’IVA e non, in particolare, alle imposte sul reddito.

4.12 Art. 14: Truffa in materia di prestazioni e di tasse

Capoverso 1

Un partecipante182 approva il chiarimento espresso secondo cui una truffa in materia di pre- stazioni e di tasse può consistere nel fatto sia che l’imputato consegue dall’ente pubblico «al- tre prestazioni» sia che «impedisce l’incasso di un’altra prestazione dell’ente pubblico».

Capoversi 2 e 3

Tre partecipanti183 chiedono che si colga l’occasione della revisione della DPA per definire chiaramente le nozioni di «somma rilevante», «[indebito profitto] di entità particolarmente con- siderevole» e «collaborazione di terzi» di cui all’articolo 14 AP-DPA. Riprese dall’articolo 14 in vigore, queste nozioni sono state interpretate in modi divergenti sia nella dottrina che nella prassi delle autorità amministrative. Questa situazione è insoddisfacente dal punto di vista del principio della legalità e della precisione (art. 1 CP) nonché, in maniera più generale, da quello della prevedibilità e della certezza del diritto. Per due184 di questi partecipanti, la situa-

179 EXPERTsuisse, pag. 10

180 AG, pag. 3

181 EXPERTsuisse, pag. 21-23

182 UNIGE, pag. 6 seg.

183 B&K, pag. 9 seg.; UNIL pag. 10; ODAGE, pag. 2

184 B&K, pag. 9 seg.; UNIL, pag. 10