Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

zione è ancor più insoddisfacente considerando il fatto che, se si crede alla recente giurispru- denza, la truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 DPA) continua a diventare più im- portante nella prassi. Uno di essi185 aggiunge che le somme in gioco posso essere sostan- ziali, come emerge da certe recenti cause. Due di essi186 dichiarano dunque espressamente di non condividere quanto affermato nel rapporto esplicativo, ossia che spetta alla giurispru- denza precisare le nozioni considerate. Uno187 aggiunge che il principio della legalità e della precisione (art. 1 CP) esige un determinato livello di precisione del testo della norma penale e non si accontenta di una precisazione a posteriori da parte della giurisprudenza, mentre l’al- tro188 sottolinea che le decisioni dei tribunali scarseggiano fortemente e che a tutt’oggi i con- torni delle suddette nozioni rimangono vaghi. Questi tre partecipanti189 chiedono concreta- mente di definire nel testo normativo dei tetti massimi numerici invece di utilizzare le nozioni di «somma rilevante» e «[indebito profitto] di entità particolarmente considerevole» nonché di esplicitare maggiormente quella di «collaborazione di terzi». Due di essi190 precisano che si potrebbe sostituire la suddetta nozione. Entrambi gli approcci perseguono l’obiettivo che l’im- putato sappia chiaramente se essa implichi la partecipazione, sotto forma di correità, di due persone almeno, come suggerito nel rapporto esplicativo o invece di tre persone, come lascia intendere il tenore del testo normativo.

Un altro partecipante191 ritiene per contro ingiusto rinunciare a definire precisamente – men- zionando importi determinati nel testo normativo – le nozioni di «somma rilevante» (cpv. 2) e di «entità particolarmente considerevole» (cpv. 3), che devono poter essere interpretate in maniera evolutiva dalla giurisprudenza. Gli importi evocati nel rapporto esplicativo potrebbero per di più rivelarsi inadeguati alla prassi o divenire obsoleti dopo pochi anni.

4.13 Art. 15: Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Un partito192 non ritiene necessario – contrariamente a quanto spiegato nel rapporto esplica- tivo – restringere la fattispecie legale rispetto all’articolo 253 CP e che sarebbe il caso di sop- primere l’aggiunta «importante» nella disposizione o precisare nel rapporto esplicativo che tale aggiunta non implica alcuna restrizione rispetto all’articolo 253 CP.

4.14 Art. 25-32: Principi della procedura penale amministrativa

Un partecipante193 è dell’avviso che la ripresa, agli articoli 25 – 32 AP-DPA, dei principi enun- ciati nel diritto superiore o agli articoli 3 – 11 CPP abbia un carattere essenzialmente simbo- lico poiché la procedura penale ordinaria è in ogni modo applicabile per analogia, in virtù della giurisprudenza, quando la procedura penale amministrativa non disciplina una que- stione in modo esaustivo.

185 UNIL, pag. 10

186 B&K, pag. 9 seg.; UNIL, pag. 10

187 B&K, pag. 9 seg.

188 UNIL, pag. 10

189 B&K, pag. 9 seg.; UNIL, pag. 10; ODAGE, pag. 2

190 B&K, pag. 9 seg.; UNIL, pag. 10

191 UNIGE, pag. 7

192 PS, pag. 2

193 UNIGE, pag. 7