Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

4.20 Art. 36: Inchiesta. Competenza

Nove Cantoni210 e quattro organizzazioni211 approvano espressamente il mantenimento,

all’articolo 36 capoverso 1 AP-DPA, della competenza delle unità amministrative di perse- guire e l’assenza di un trasferimento di tale competenza a una giurisdizione cantonale o fede- rale ordinaria. Tra i partecipanti che giustificano questa approvazione212, un Cantone213 e un’organizzazione214 dichiarano che le infrazioni commesse in DPA richiedono conoscenze mirate in diritto amministrativo federale, il che giustifica per la precisione la competenza dell’amministrazione federale. Secondo un altro Cantone215, è l’Amministrazione federale a disporre delle maggiori conoscenze specializzate nei diversi settori della legislazione ammini- strativa della Confederazione. Un altro Cantone216 dichiara che un trasferimento alle autorità penali cantonali implicherebbe una profonda riorganizzazione del Ministero pubblico in vista dell’ingente numero di casi considerati e della materia di cui tenere conto, in parte molto spe- cifica. Un altro Cantone217 ancora spiega che il mantenimento di questa competenza implica che i pubblici ministeri saranno ugualmente sgravati del trattamento di un gran numero di casi che richiedono conoscenze approfondite in diversi settori. Un ultimo Cantone218 infine, riferen- dosi al rapporto esplicativo, dichiara che un trasferimento alle autorità penali ordinarie

avrebbe importanti ripercussioni sulla loro organizzazione e sui loro costi di funzionamento. Un’organizzazione219 menziona dei timori in relazione con i costi e il sovraccarico di lavoro per le autorità di perseguimento penale ordinarie della Confederazione o dei Cantoni che de- riverebbero da un trasferimento delle attuali competenze dell’Amministrazione federale a tali autorità e aggiunge che le cause penali amministrative richiedono frequentemente cono- scenze particolari che sono sostanzialmente disponibili in seno all’Amministrazione federale.

Un’organizzazione220 afferma che il principale svantaggio di questa architettura è la man- canza di indipendenza (ai sensi dell’art. 4 CPP) dei membri dell’amministrazione che trattano procedure penali amministrative, i quali devono seguire le istruzioni della loro gerarchia, ma aggiunge che la possibilità per l’imputato di impugnare gli atti d’inchiesta dinanzi a un’autorità giudiziaria attenua i rischi connessi a questa situazione. Un’altra organizzazione221 critica il fatto che le inchieste continueranno a essere condotte da autorità istruttorie che non sono in- dipendenti.

Un Cantone222 ritiene – il che può essere messo in relazione con l’articolo 36 capoverso 2 AP-DPA – che il fatto che in virtù del progetto le autorità amministrative disporranno di mag- giori competenze richiederà un’appropriata formazione equiparabile a quella dei procuratori.

210 FR, pag. 1; GR, pag. 3; LU, pag. 2; OW, pag. 1; SH, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1; ZH, pag. 2

211 CDDGP, pag. 1; CCPCS, pag. 1; CMP, pag. 1 seg.; UNIGE, pag. 2

212 LU, pag. 2; OW, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; UNIGE, pag. 2

213 FR, pag. 1

214 CMP, pag. 1

215 LU, pag. 2

216 OW, pag. 1

217 UR, pag. 1

218 VD, pag. 1

219 UNIGE, pag. 2

220 UNIGE, pag. 2

221 EXPERTsuisse, pag. 1

222 TG, pag. 1