Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
4.15 Art. 26: Imperativo di celerità
Un’organizzazione194 sostiene l’articolo 26 AP-DPA in sé, sottolineando tuttavia che il rischio che con questa menzione l’imperativo di celerità continui a rimanere lettera morta. Ritiene che la legge dovrebbe piuttosto contenere disposizioni che impongono all’autorità ammini- strativa federale incaricata dell’inchiesta di agire celermente. Infatti, in caso di reclamo contro altri atti d’inchiesta, ad esempio, nel diritto vigente non si trova un termine entro il quale il capo del perseguimento penale debba decidere in merito, il che può durare numerosi mesi (mentre il diritto vigente accorda all’imputato o al suo difensore soltanto tre giorni per moti- vare il suo reclamo).
4.16 Art. 28: Obbligo di procedere
Un’organizzazione195 dichiara che il principio dell’obbligo di procedere sancito all’articolo 28 AP-DPA non è in sé criticabile ma precisa che è difficile comprendere in che modo la disposi- zione consentirebbe «una deroga all’obbligo di perseguire fondata sulla cultura giusta o la cultura positiva dell’errore», come affermato alla pagina 15 del rapporto esplicativo196.
Un Cantone197 spiega che l’articolo 28 capoverso 2 AP-DPA comporterebbe la necessità di prevedere nella legislazione cantonale disposizioni sulla competenza analoghe alle disposi- zioni della legge sangallese d’applicazione del CPP, tanto più che quest’ultima non sembra applicabile alla DPA. Aggiunge che un’opzione alternativa consisterebbe nel precisare al ca- poverso 2 che un’eventuale legislazione cantonale d’esecuzione dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b del CPP è applicabile per analogia alle procedure penali amministrative, se il diritto cantonale non lo esclude.
4.17 Art. 29: Rinuncia al procedimento penale
Un’organizzazione198 ritiene che il principio dell’opportunità del procedimento dovrebbe es- sere sviluppato ulteriormente nell’interesse di tutti i partecipanti. Un’altra organizzazione199 è dell’avviso che l’articolo 29 capoverso 1 AP-DPA sia una disposizione in linea di massima sensata e approva il fatto che in questa sede non sia stato ripreso l’articolo 52 CP. Si chiede tuttavia se non sia opportuno sostituire la formulazione «esigua gravità» («très peu» in fran- cese e «sehr leicht» in tedesco) per i casi in cui si può rinunciare al perseguimento penale con «poca gravità», precisando che ciò attribuisce maggior peso al principio dell’opportunità, a cui il diritto penale amministrativo deve, a suo avviso, accordare una particolare impor- tanza, e conferirebbe all’autorità istruttoria un maggiore margine d’apprezzamento. Tale sosti- tuzione servirebbe inoltre a economizzare le risorse amministrative in quanto, evitando il per- seguimento dei casi bagatellari, le autorità amministrative federali risulterebbero
194 FSA, pag. 11 seg.
195 UNIGE, pag. 7
196 Nota della redazione: la menzione dell’articolo 28 AP-DPA a pagina 15 del rapporto esplicativo è scorretta. Infatti dovrebbe essere menzionato l’articolo 29 AP-DPA.
197 SG, allegato, pag. 1
198 EXPERTsuisse, pag. 2
199 FSA, pag. 12