Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

In relazione con l’articolo 36 capoverso 3 AP-DPA e le spiegazioni figuranti nel rapporto espli- cativo sulla questione di chi deve poter ordinare provvedimenti coercitivi, un partito223 reputa importante che sia sempre un giudice a decidere in merito ai provvedimenti coercitivi invasivi che violano i diritti fondamentali delle persone interessate. Aggiunge che sarebbe indicato fis- sare l’esclusiva competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi anche nel caso dei prov- vedimenti coercitivi che violano i diritti fondamentali delle persone interessate, dato che a tale giudice sono attribuite altre competenze nel quadro della revisione totale (art. 43 segg. AP-DPA).

Un’organizzazione224 dichiara che la procedura penale amministrativa è talvolta attuata dai servizi giuridici delle unità amministrative ma a volte anche da loro impiegati privi di forma- zione giuridica, come i collaboratori delle dogane. Precisa che in questo secondo caso le co- noscenze specifiche del diritto amministrativo applicabile sono molto elevate, ma che non vale per forza lo stesso per le conoscenze in materia di diritto penale amministrativo mate- riale e procedurale.

4.21 Art. 37: Coinvolgimento di terzi

Un partecipante225 si dichiara convinto dai motivi invocati nel rapporto esplicativo per autoriz- zare il meccanismo di delega proposto. Per contro, considera meno convincenti i motivi invo- cati per negare alle parti la possibilità di esprimersi in merito alla scelta degli specialisti. Pur essendo possibile che le parti non siano ancora in grado di formulare quesiti precisi al mo- mento di ricorrere a specialisti esterni all’Amministrazione federale, ciò non impedirebbe in nessun caso all’unità amministrativa di interpellare le parti per lasciar loro l’occasione di deci- dere in merito a questa delega di competenze. Le parti dovrebbero perlomeno essere invitate a esporre i loro eventuali motivi per opporsi alla scelta di uno specialista esterno. Ciò vale a maggior ragione nella misura in cui – contrariamente a quanto previsto dall’articolo 90c LATer

– i terzi dovrebbero poter essere incaricati di tutte le fasi relative al trattamento dei dati inte- ressati, compreso lo smistamento ai fini dell’analisi.

Dichiarandosi parimenti convinto dai motivi invocati, il medesimo partecipante226 approva la decisione di scartare l’idea di creare una base legale che consenta un’ampia delega delle competenze in materia d’inchiesta penale amministrativa a terzi esterni all’Amministrazione federale. Considerate la sua natura e le violazioni dei diritti fondamentali che può implicare, il perseguimento penale amministrativo appare infatti come un compito statale che non può es- sere delegato.

Un’organizzazione227 si oppone per contro alla nuova regolamentazione in quanto le sembra volta a permettere alle unità amministrative di coinvolgere specialisti esterni che non si pos- sono permettere finanziariamente. Questa partecipante non ritiene accettabile giustificare mediante considerazioni finanziarie la trasmissione a terzi di informazioni protette dal segreto allo scopo di condurre procedure penali amministrative di propria iniziativa, in particolare in un contesto finanziario in cui le entrate generate dalle multe e dalle confische pronunciate nel quadro delle procedure penali amministrative dovrebbero sovente superare di gran lunga le spese. D’altra parte, la disposizione sembra puntare a preservare la competenza delle unità amministrative anche se manifestamente non sono in grado di condurre l’inchiesta. In tal

223 PS, pag. 2

224 FSA, pag. 3 seg.

225 UNIGE, pag. 8 seg.

226 UNIGE, pag. 8

227 FSA, pag. 13 seg.