Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

modo la persona interessata è sottratta al suo giudice legale. Infine, il ricorso a terzi al fine di tutelare i dati comporta il rischio di non rispettare la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di sigilli.

4.22 Art. 39: Conferimento di mandati alla polizia

Due organizzazioni e tre Cantoni228 approvano la competenza della polizia giudiziaria fede- rale (PFG), mentre un’organizzazione e due Cantoni229 ritengono che la competenza do- vrebbe essere attribuita unicamente alla PGF, escludendo le autorità cantonali, poiché le pro- cedure penali amministrative sono condotte da autorità amministrative federali in virtù di leggi federali. I medesimi due Cantoni230 e due organizzazioni231 auspicano che, nel caso in cui la polizia cantonale rimanesse competente, la legge precisi la ripartizione delle competenze tra quest’ultima e la PGF. La prima organizzazione232 rileva che il rapporto tra l’articolo 39 e l’arti- colo 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA non è in effetti chiaro. Dal rapporto esplicativo risulta che i compiti di polizia di sostegno alle unità amministrative comporteranno un aumento del carico di lavoro, in particolare per le inchieste digitali, il che richiederà risorse supplementari. La se- conda organizzazione lamenta la mancanza di una disposizione chiara che definisca i criteri e l’ordine in base ai quali l’unità amministrativa possa sapere quando rivolgersi alla PGF e quando alla polizia cantonale233 tramite l’assistenza giudiziaria. Due organizzazioni234 e quat- tro Cantoni235 ritengono necessario disporre che le unità amministrative ricorrano in primo luogo alla PGF e soltanto a titolo sussidiario o in casi urgenti alla polizia cantonale.

Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra polizia cantonale e polizia federale si confrontino anche i pareri relativi all’articolo 57.

Un’organizzazione236 respinge per contro il trasferimento di competenze delle polizie canto- nali e comunali alla PGF in quanto, da un lato, la legge non precisa le condizioni alle quali si può sollecitare quest’ultima e, dall’altro, ciò interferirebbe nelle competenze cantonali.

Il MPC237 attira l’attenzione sulle conseguenze della nuova regolamentazione sulle risorse della PGF. Concorda con l’affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui i nuovi compiti della PGF richiederanno lo stanziamento di risorse supplementari a fedpol. Ricorda di avere dichiarato a più riprese, anche all’attenzione delle autorità di sorveglianza, che la PGF già non dispone di risorse sufficienti per garantire un sostegno nelle cause che tratta. Occorre as- solutamente evitare che questa situazione peggiori ancor più a causa dei nuovi compiti attri- buitile nella giurisdizione penale amministrativa. Una ulteriore sollecitazione della PGF per le procedure penali amministrative solleverebbe inevitabilmente la questione di quali procedure penali la PGF dovrebbe trattare in via prioritaria con le risorse disponibili. La sicurezza nazio- nale e internazionale deve costituire un criterio decisivo. La priorità va data al perseguimento dei reati rilevanti delle forme gravi di criminalità.

228 CCPCS, pag. 2; CMP, pag. 3; GR, pag. 5 seg.; VD, pag. 2; ZH, pag. 2

229 CDDGP, pag. 2; VS, pag. 2; ZH, pag. 2

230 VS, pag. 2; ZH, pag. 2

231 CCPCS, pag. 2; CMP, pag. 3

232 CCPCS, pag. 2

233 CMP, pag. 3

234 CCPCS, pag. 2 seg.; CMP, pag. 3

235 LU, pag. 1; TI, pag. 2; VS, pag. 2; ZH, pag. 2

236 USAM, pag. 2

237 MPC, pag. 2 seg.